Giudicato esterno e imposte periodiche: efficacia espansiva per l’ammortamento dei beni immateriali (Cass. civ. Sez. V n. 1302 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte periodiche il giudicato esterno esplica efficacia vincolante nei giudizi relativi a periodi d’imposta diversi quando l’accertamento concerne fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, ovvero la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. Rientra in tale ipotesi la controversia sulla deducibilità della quota annuale di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione e l’utilizzazione di un bene immateriale, spesa che produce effetti per più periodi d’imposta. Resta invece esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie tendenzialmente permanenti, in quanto suscettibili di variazione annuale. La fusione per incorporazione determina l’estinzione dell’ente incorporato, ma non travolge la validità dell’appello proposto dalla società incorporante con l’originaria procura rilasciata per il giudizio di primo grado.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione, proposta dalla società davanti alla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, dell’avviso di accertamento notificato per IVA e IRAP con riferimento all’anno d’imposta 2009. L’atto impositivo scaturiva da quattro rilievi: la deduzione, per difetto di inerenza quantitativa, della quota di ammortamento dei costi relativi all’acquisizione della licenza di distribuzione di un farmaco; la deduzione, per difetto di competenza, delle quote di ammortamento della licenza di altro farmaco in cinque anni anziché in diciassette; la deduzione della quota di ammortamento del costo della licenza di commercializzazione di un farmaco mai immesso in commercio; l’assoggettamento ad IVA di una somma di un milione di euro ricevuta per la risoluzione di un contratto di distribuzione.
La CTP respinse integralmente il ricorso. La CTR dell’Abruzzo accolse parzialmente l’appello con riferimento a tre rilievi, rigettando nel resto. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a sei motivi; la società, in qualità di incorporante, ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo dell’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello, proposto da un soggetto già estinto per effetto di una fusione per incorporazione. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite n. 21970 del 2021 hanno ricondotto la fusione per incorporazione a una fattispecie estintiva dell’ente incorporato, escludendone la legittimazione all’impugnazione, ma non hanno affermato alcun contrasto con il diverso orientamento delle Sezioni Unite n. 15295 del 2014 in tema di ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito. Nella fattispecie il ricorso in appello può ritenersi validamente proposto per effetto dell’originaria procura rilasciata ai difensori per il giudizio di primo grado, senza che occorra esaminare il profilo del prospective overruling.
Il secondo motivo, che sostiene il principio centrale, riguarda il giudicato esterno. La CTR aveva disatteso l’eccezione dell’Amministrazione, rilevando che il giudicato era riferito a una diversa annualità e che l’autonomia di ciascun periodo d’imposta impediva di attribuire rilievo alle vicende degli altri. La Corte censura tale statuizione. Il giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, vincola quando vengono in esame fatti con efficacia permanente o pluriennale o quando l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, restando esclusa l’efficacia espansiva per le fattispecie tendenzialmente permanenti, suscettibili di variazione annuale.
La Corte richiama, a conferma, i principi già affermati dalle Sezioni Unite n. 13916 del 2006 e da successive pronunce della sezione tributaria (Sez. V n. 21284 del 2018; Sez. V n. 4832 del 2015). Nella specie viene in rilievo l’esempio tipico di efficacia vincolante del giudicato esterno, essendo in contestazione la deducibilità della spesa relativa alla quota annuale di ammortamento per l’acquisizione e l’utilizzazione di un bene immateriale. L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo.
Il quarto motivo è inammissibile là dove non contesta la statuizione della CTR e si basa su circostanze smentite dall’accertamento in fatto. Il quinto motivo, relativo al divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, è infondato: il richiamo esplicito all’art. 103, comma 2, TUIR contenuto nella memoria di appello integra mera difesa illustrativa del motivo già proposto. L’esame del sesto motivo resta precluso dall’efficacia espansiva del giudicato esterno formatosi in senso favorevole alla società. Il ricorso incidentale, infine, è inammissibile, limitandosi a contrapporre alla qualificazione operata dalla CTR la tesi della società in punto di natura indennitaria della somma, senza censurare errori di diritto nell’ermeneutica contrattuale.
Nota della Redazione
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