Servizio mensa nel comparto sanità: spetta ai turnisti, anche notturni, e il danno è risarcibile (Cass. civ. Sez. L n. 24194 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel comparto sanità, il diritto alla fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive previste dalla contrattazione collettiva spetta a tutti i lavoratori che prestino attività lavorativa per almeno sei ore continuative, a prescindere dalla circostanza che l’orario sia articolato in turni, anche notturni. La pausa per la consumazione del pasto è un diritto che matura in funzione della durata dell’orario di lavoro, non della sua collocazione temporale. L’Amministrazione che, pur avendo istituito il servizio mensa, non lo renda effettivamente fruibile è tenuta al risarcimento del danno, da liquidarsi con riferimento al valore del buono pasto, non operando il divieto di monetizzazione in sede giudiziale. Non è configurabile alcuna compensazione tra l’indennità sostitutiva del servizio mensa e la retribuzione corrisposta per le pause brevi previste per i turnisti, avendo le due voci natura e funzione diverse.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera è stata condannata in primo grado al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore di numerosi dipendenti per la mancata fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive per il periodo 2015-2019. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame dell’azienda, riconoscendo il diritto al buono pasto sostitutivo a tutti i lavoratori che svolgessero prestazioni eccedenti le sei ore lavorative, compresi i turnisti e i lavoratori notturni. L’azienda ricorre per cassazione, deducendo che la contrattazione collettiva non attribuirebbe un diritto soggettivo al servizio mensa, che la pausa pranzo non coinciderebbe con la pausa per il recupero delle energie, e che l’art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018 escluderebbe espressamente i turnisti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia. La Corte rileva che il diritto al buono pasto è un’agevolazione assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle del dipendente, garantendone il benessere fisico quando l’orario giornaliero superi le sei ore. La pausa pranzo, infatti, è un intervallo non lavorato che spetta a tutti coloro che abbiano un orario di lavoro di almeno sei ore, indipendentemente dalla durata dell’intervallo stesso e dall’articolazione in turni (Cass. n. 5547/2021, n. 32113/2022, n. 9206/2023, n. 22478/2024).
Quanto alla disciplina collettiva, la Corte osserva che l’art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018, nel ridurre a dieci minuti la pausa per i turnisti, non ha inteso escluderne il diritto al servizio mensa. Tale diritto matura in ragione dell’orario di lavoro, non della durata della pausa, e può essere fruito anche prima o dopo il turno. La diversa articolazione dell’orario non incide sul diritto, spettando all’azienda organizzare i turni in modo da garantire la continuità assistenziale senza precludere il beneficio. Quanto ai lavoratori notturni, la Corte esclude che l’indennità specifica per il turno notturno abbia funzione compensativa della mancata fruizione del servizio mensa, non essendovi alcuna previsione in tal senso nella contrattazione collettiva.
La Corte affronta poi la questione del danno risarcibile. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (C.d.S. n. 3386/2011) e di legittimità (Cass. n. 20040/2025), afferma che il divieto di monetizzazione del buono pasto, pur logicamente correlato alla sua funzione assistenziale, non può essere opposto dall’Amministrazione inadempiente in sede giudiziale, perché ciò priverebbe il dipendente di ogni tutela. Il risarcimento del danno va quindi liquidato con riferimento al valore del buono pasto, quale parametro equitativo.
Infine, la Corte rigetta l’eccezione di compensazione tra l’indennità sostitutiva del servizio mensa e la retribuzione corrisposta per le pause brevi previste per i turnisti. Le due voci hanno natura e funzione diverse: la prima è diretta a garantire il pasto, la seconda a consentire il recupero delle energie psicofisiche. Nessuna elisione è pertanto ipotizzabile.
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