Docenti di religione, abuso dei contratti a termine e danno eurounitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20274 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge n. 186 del 2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità, per un periodo superiore a tre annualità scolastiche in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, ove si determini una durata complessiva superiore alle tre annualità. In tutte tali ipotesi sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poi art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, oltre al ristoro del maggior danno se provato. Non è invece riconoscibile la conversione di diritto dei rapporti a tempo indeterminato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la sentenza del Tribunale che rigettava le domande di conversione a tempo indeterminato dei rapporti e di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra il Ministero dell’Istruzione e alcuni docenti di religione per oltre un decennio.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la legge n. 186 del 2003, consentendo la reiterazione di contratti a termine per le esigenze proprie del 30% dell’organico, da riportare a un organico “di fatto”, fosse giustificata da ragioni obiettive: la necessità di continuo adeguamento al numero variabile degli studenti, derivante non solo dall’andamento demografico o dagli spostamenti territoriali, ma anche dalla scelta annuale degli alunni di avvalersi di quell’insegnamento. I docenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dal controricorso del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, della Direttiva 99/70/CE recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’obbligo di interpretazione adeguatrice del diritto nazionale rispetto alla disciplina eurounitaria. Il motivo contesta l’esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare la mancata applicazione delle tutele eurounitarie, in presenza di reiterazione di contratti per coprire posti stabilmente funzionanti e costituenti il 30% dell’organico.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando un proprio precedente (Cass. 9 giugno 2022, n. 18698), afferma che nel regime speciale dei docenti di religione cattolica costituisce abuso sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche in mancanza di concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, ove si superino complessivamente le tre annualità.
In tutte queste ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poi art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, oltre al ristoro del maggior danno se provato; non è invece riconoscibile la conversione in rapporti a tempo indeterminato. A tale precedente è stata data continuità da pronunce conformi (Cass. n. 6566/2023, Cass. n. 13638/2025, Cass. n. 13640/2025).
Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo motivo, relativo all’appartenenza o meno dei ricorrenti al contingente del 30% dell’organico coperto con soli contratti a termine: dato ritenuto irrilevante a fronte della plurima reiterazione in contrasto con i principi eurounitari. Il giudice del rinvio deciderà sulle domande risarcitorie applicando i principi delineati.
Nota della Redazione
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