Ricorso per cassazione inammissibile per aspecificità del motivo e abuso del processo (Cass. civ. Sez. II n. 1342 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non indichi le disposizioni di legge che assume violate e non ne raffronti il precetto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Tale onere di specificità, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non può essere assolto demandando alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa della norma violata. La definizione del giudizio in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. integra una valutazione legale tipica dell’abuso del processo, con applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’azione di regolamento dei confini tra due fondi limitrofi. L’attrice ha convenuto il vicino davanti al Tribunale competente chiedendo l’accertamento dell’esatta linea di demarcazione, il rilascio della porzione di terreno asseritamente occupata senza titolo e l’apposizione dei termini lapidei. Il convenuto ha eccepito l’improponibilità dell’azione e, nel merito, la sua infondatezza.

Il Tribunale ha determinato il confine secondo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ricalcando la linea catastale, e ha condannato il convenuto al rilascio dell’eventuale porzione rientrante nella proprietà attorea. La Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla controricorrente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in un unico motivo che denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ne rileva anzitutto l’inammissibilità sul piano della specificità: il ricorrente si limita a invocare il vizio senza indicare le disposizioni di legge asseritamente violate dal giudice di merito, né esamina il contenuto precettivo delle stesse per raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23745 del 2020, il Collegio ribadisce che l’onere di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. impone al ricorrente di individuare le norme violate, di esaminarne il precetto e di confrontarlo con la motivazione della sentenza. La Corte non può essere chiamata a svolgere una ricerca esplorativa ufficiosa della norma violata o dei punti della decisione in contrasto con essa.

Nel merito, la censura resta comunque inammissibile: il giudice di merito ha accertato la linea di demarcazione alla luce della descrizione contenuta nei rispettivi titoli di acquisto, verificando la conformità dei riferimenti ai confini e alle estensioni dei mappali con le risultanze delle mappe catastali e dell’impianto meccanografico, confermate dalle misurazioni eseguite in loco dal consulente tecnico d’ufficio.

La Corte condivide la valutazione secondo cui è irrilevante che il ricorrente abbia acquistato il proprio lotto a corpo e non a misura, trattandosi di questione afferente alla sola determinazione del prezzo e non all’identificazione del bene, in coerenza con Cass. n. 8327 del 1997. Le deduzioni contrarie, non confrontandosi con le argomentazioni del giudice di merito, si risolvono in censure all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, non sindacabili in sede di legittimità.

Quanto alle conseguenze processuali, avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione i commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ. Richiamando le Sezioni Unite n. 28540 del 2023, la Corte ricorda che la norma, come novellata dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo. Il ricorrente è così condannato alle spese, al pagamento di un ulteriore importo ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e al versamento in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., oltre al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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