Improcedibile il ricorso senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 10676 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedibilità del ricorso per cassazione, quando il ricorrente allega, espressamente o implicitamente, che la sentenza impugnata gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve, sorge a suo carico l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, nel termine di cui all’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso. Il vizio è escluso dalla prova di resistenza, ove la notificazione del ricorso risulti perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. La sanatoria opera altresì quando la relata sia comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente o acquisita con l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, non potendo la relata mancante ritenersi sanata dalla sola mancata contestazione del controricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, già amministratore di condominio, aveva convenuto in giudizio la compagine condominiale davanti al Tribunale di Sassari per ottenere il pagamento di compensi professionali e di anticipazioni effettuate nell’interesse del condominio. Il Tribunale aveva accolto la domanda.
La Corte d’appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione articolato in più motivi; la controricorrente ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., e la questione pregiudiziale attiene alla procedibilità dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della copia autentica della sentenza impugnata. Il vizio è ricondotto all’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., in quanto attinente alla procedibilità del ricorso.
La Corte ricostruisce la regola in tema di allegazioni delle parti. Se il ricorrente non allega che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, si presume che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. e si procede al relativo accertamento. Se invece l’impugnante allega, espressamente o implicitamente, la notificazione della sentenza ai fini del termine breve, ovvero la circostanza sia eccepita dal controricorrente o emerga dal diretto esame delle produzioni o del fascicolo d’ufficio, opera il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
In tale seconda ipotesi sorge l’onere di depositare la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione, unitamente al ricorso o nei modi dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., entro il termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La sua inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, come affermato da Cass. n. 15832 del 2021.
Il vizio non supera la c.d. prova di resistenza, che esclude l’improcedibilità quando la notificazione del ricorso si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: il collegamento tra la data di pubblicazione e quella di notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura lo scopo della norma, consentendo al giudice dell’impugnazione di accertare la tempestività sin dal deposito del ricorso (Cass. n. 11386 del 2019; Cass. n. 18389 del 2022; SS.UU. n. 21349 del 2022). Nel caso esaminato la sentenza è stata pubblicata il 12.07.2019 e il ricorso è stato notificato il 07.12.2019, quindi ben oltre i sessanta giorni.
La Corte ammette una ulteriore sanatoria quando la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente o acquisita con l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (SS.UU. n. 10648 del 2017; Cass. n. 15832 del 2021): in tali ipotesi le ragioni della tempestiva conoscenza cedono alla verifica di ragionevolezza delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione, costituita dal divieto di accesso al giudice. Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato la notificazione della sentenza, ma ha omesso di produrre la relata, non reperita neppure nei fascicoli di controparte o d’ufficio. Il vizio non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020). Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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