Distanze legali, sopraelevazione e riduzione in pristino: escluso il risarcimento per equivalente (Cass. civ. Sez. II n. 1341 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione delle norme sulle distanze legali tra costruzioni, il diritto leso ha carattere assoluto e la sua tutela esige la rimozione del fatto lesivo mediante la riduzione in pristino, senza che possa trovare applicazione l’art. 2058, comma 2, cod. civ., che consente il risarcimento per equivalente in caso di eccessiva onerosità della reintegrazione specifica. La sopraelevazione di un fabbricato, modificandone l’altezza e la volumetria, assume rilievo autonomo rispetto alla costruzione originaria ai fini del computo delle distanze. Le censure che contestano l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove non sono sindacabili in sede di legittimità.

Il Fatto

La proprietaria di una villetta conveniva in giudizio la titolare di un immobile adiacente, lamentando che la sopraelevazione realizzata nel 2015 non aveva rispettato le distanze minime tra fabbricati e dal confine di proprietà, ai sensi dell’art. 873 cod. civ. e della normativa regolamentare di attuazione. Chiedeva l’accertamento della violazione e la condanna alla demolizione con ripristino dello stato dei luoghi.

Il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda, dichiarando che i lavori violavano le distanze legali e ordinando la demolizione della sopraelevazione. La Corte d’appello di Catania rigettava il gravame proposto dalla convenuta. Quest’ultima ricorreva per cassazione, resistito il ricorso dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articolava in due motivi tra loro connessi: il primo contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 873, 2058 e 2934 ss. cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che l’immobile, realizzato nel 1976, presentava già due elevazioni fuori terra prima del 1986 e che l’innalzamento del tetto non aveva arrecato pregiudizi; il secondo denunciava omessa motivazione in ordine alla messa in pristino o al risarcimento del danno per equivalente.

La Corte ha respinto entrambi i motivi. La Corte d’appello non aveva contestato che la seconda elevazione fuori terra risalisse agli anni Novanta, ma aveva puntualizzato che quella elevazione era stata interessata da una sopraelevazione in tempi recenti, ossia nei primi mesi del 2015, mediante la posa in opera di una fascia di muratura che aveva determinato l’innalzamento delle quote delle linee di gronda e dei colmi delle falde di copertura.

La Corte territoriale aveva precisato che, sino a tale intervento, la seconda elevazione era un sottotetto non abitabile; la maggiore volumetria l’aveva trasformata in una mansarda abitabile, come verificato dal consulente tecnico d’ufficio. Con l’innalzamento delle quote, il piano aveva assunto una nuova altezza media di più di due metri, acquisendo rilievo nel computo dei volumi e determinando un aumento della cubatura. Le deduzioni contrarie della ricorrente non si confrontavano con le argomentazioni della Corte d’appello e si risolvevano in censure di merito, non sindacabili in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, il vizio di omessa motivazione non sussisteva: la Corte d’appello, dopo aver richiamato l’art. 872, comma 2, cod. civ., che sancisce il diritto di chiedere la riduzione in pristino in caso di violazione delle norme sulle distanze, aveva respinto come pretestuosa l’eccezione secondo cui la sentenza di primo grado avrebbe ordinato la demolizione di una parte non precisata, chiarendo che l’ordine di riduzione in pristino implicava l’eliminazione della sola fascia di muratura realizzata successivamente alla costruzione originaria.

Infine, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 2058 cod. civ. invocato dalla ricorrente in relazione all’asserita irreversibilità dell’opera. La giurisprudenza costante di legittimità — richiamata con Cass. n. 2359/2012 e Cass. n. 19942/2020 — esclude l’applicazione di tale norma nelle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta a ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e, avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., con applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 28540/2023 che codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *