Demansionamento e categoria di appartenenza: irrilevante l’equivalenza alle ultime mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1627 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dequalificazione e demansionamento, il giudice di merito accerta la inferiorità delle mansioni rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione alla qualifica di appartenenza, e non la loro equivalenza alle ultime mansioni concretamente svolte. La pretesa risarcitoria fondata sull’equivalenza sostanziale degli incarichi integra una causa petendi e un accertamento di fatto diversi da quelli posti a fondamento di una domanda di demansionamento per essere le mansioni riferibili alla categoria o all’area inferiore. Spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte, e le censure all’interpretazione degli atti non possono risolversi nella prospettazione di una lettura alternativa.

Il Fatto

La lavoratrice conveniva in giudizio l’Università per gli studi, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da dequalificazione e demansionamento subiti nel periodo 2005-2010, nonché il pagamento delle differenze retributive maturate dal 2001 a titolo di indennità di posizione e di risultato, in relazione alle mansioni svolte e alle responsabilità gestionali.

Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello confermava, rilevando che la ricorrente aveva fondato l’accertamento sull’essere stata assegnata a mansioni non equivalenti alle ultime svolte, mentre ciò che rileva è soltanto la inferiorità delle mansioni rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, in relazione alla qualifica di appartenenza. I servizi assegnati dopo la riorganizzazione dell’ateneo rientravano, secondo la Corte, nella Categoria EP e non nella inferiore Categoria D. La lavoratrice ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, addebitando alla Corte territoriale di avere erroneamente affermato che con l’atto introduttivo non era stata contestata la riconducibilità delle mansioni alla Categoria EP. Il motivo è inammissibile: la parte non individua il fatto, nei termini specificati da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, che sarebbe stato trascurato, né individua correttamente l’error in procedendo, non avendo proposto la censura ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. e non avendo denunciato la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale trascurato che la domanda non era stata modificata, essendo rimasti immutati causa petendi e fatti costitutivi. Il motivo è infondato. Restando nell’ambito della interpretazione data dal giudice d’appello al ricorso introduttivo, la Corte ha correttamente considerato che il riferimento delle mansioni a una categoria inferiore rispetto alla EP spettante integra un mutamento della domanda originaria, proposta sul presupposto della non equivalenza alle ultime mansioni svolte. La pretesa risarcitoria fondata sul principio della equivalenza sostanziale degli incarichi implica una causa petendi e un accertamento fattuale diversi da quelli posti a fondamento di una domanda di demansionamento per essere le mansioni riferibili alla categoria o all’area inferiore.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 1362 cod. civ., 115, 116 e 416 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione, per non avere considerato il riconoscimento da parte dell’Università delle medesime mansioni a personale della Categoria D dopo il pensionamento della ricorrente. La Corte richiama il principio per cui spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e Cass. n. 27490/2019), e che le censure all’interpretazione degli atti non possono risolversi nella semplice prospettazione di una lettura alternativa.

La pretesa non contestazione è stata correttamente disattesa: il riconoscimento del conferimento delle medesime mansioni a personale della categoria inferiore dopo il pensionamento della ricorrente non equivale a confessione né a non contestazione, ma è una semplice valutazione della qualifica riferibile alle mansioni.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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