Mansioni superiori e pubblico impiego: necessario il giudizio trifasico di sussunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7019 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori è autonomamente proponibile, rispetto a quella di inquadramento nell’area superiore, preclusa dall’art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 165/2001. Il giudice di merito è tenuto, quale che sia il fine della domanda, a compiere un’operazione di sussunzione c.d. trifasica, consistente nella verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello rivendicato e nel raffronto di entrambe con le attività in concreto svolte dal lavoratore, in termini di abitualità e prevalenza, con giudizio non solo quantitativo ma anche qualitativo e temporale. L’operazione va svolta avuto riguardo alla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile, della quale il giudice può e deve conoscere d’ufficio, e non può essere surrogata dal generico riferimento alla mancata dimostrazione di requisiti di professionalità non riscontrabili nel testo contrattuale.

Il Fatto

Un lavoratore, già dipendente dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, proponeva opposizione allo stato passivo ex art. 209 l. fall., chiedendo l’ammissione in via privilegiata al passivo per il pagamento di differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori di autista soccorritore, ritenendo erroneo l’inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del CCNL e sostenendo di aver svolto attività riconducibili all’Area B, posizione B1.

Il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione richiamando un precedente di legittimità e rilevando, in punto di fatto, la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di professionalità e specializzazione in campo socio-sanitario necessari per l’individuazione della nuova figura di autista soccorritore prevista dalla contrattazione integrativa. Avverso tale decreto il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando il percorso argomentativo del giudice di merito. Il Tribunale, pur avendo inizialmente riconosciuto che la domanda aveva natura meramente economica, aveva poi fondato il rigetto sulla confusione tra i requisiti di inquadramento e le regole di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, richiamando un precedente di legittimità senza addentrarsi nell’analisi richiesta dalla pretesa azionata.

La Corte ha ribadito che, in ambito di mansioni superiori, il giudice è tradizionalmente chiamato a un’operazione di sussunzione su base trifasica: verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte. Nel caso in cui il rapporto di lavoro intercetti diverse discipline collettive, l’operazione andava svolta enucleando, per ciascun periodo, la fisionomia delle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare, sulla base dei contratti collettivi vigenti ratione temporis.

La Corte ha precisato che il generico riferimento alla mancata dimostrazione di «requisiti di professionalità e specializzazione in campo socio-sanitario», non trovando alcun riscontro nel testo dell’art. 12 del CCNI, denota la totale mancanza del giudizio trifasico. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la Corte può e deve conoscere d’ufficio i contratti collettivi nazionali, e che l’accertamento delle mansioni svolte deve avvenire in termini di abitualità e prevalenza, con giudizio non solo quantitativo ma anche qualitativo e temporale.

La Corte ha infine cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione operando il giudizio trifasico, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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