La decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica alla riliquidazione della pensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21439 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni pensionistiche, la decadenza triennale prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, si applica anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, ivi inclusa l’azione diretta a contestare la decorrenza di un trattamento pensionistico già riconosciuto. Per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della norma (6 luglio 2011), il termine di decadenza inizia a decorrere da tale data. La decadenza è evitata solo dalla proposizione dell’azione giudiziaria nel termine previsto, non già dalla domanda amministrativa.

Il Fatto

Un pensionato iscritto alla Gestione commercianti, al quale l’Inps aveva riconosciuto la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° luglio 2011, aveva proposto domanda giudiziale per ottenere una decorrenza anteriore (1° aprile 2011) e il pagamento delle relative mensilità. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la Corte d’appello, su gravame dell’Inps, aveva dichiarato l’azione inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. Il pensionato ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo, da un lato, che la decadenza non fosse applicabile all’azione di riliquidazione di una prestazione già riconosciuta e, dall’altro, che la Corte territoriale avesse errato nel calcolare la decorrenza del termine, da individuarsi nella scadenza del termine massimo per l’esaurimento del procedimento amministrativo.

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. I giudici di legittimità hanno preliminarmente chiarito che l’azione volta a contestare la decorrenza della pensione attiene alla riliquidazione di un trattamento già riconosciuto, come da precedenti conformi richiamati.

La decisione si fonda sull’interpretazione dell’art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, che ha esteso le decadenze anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. Tale modifica normativa, successiva ai precedenti delle Sezioni Unite (Cass. n. 12720 del 2009) che escludevano l’operatività della decadenza per le azioni di riliquidazione, ha determinato un revirement legislativo recepito dalla giurisprudenza successiva.

Nel caso di specie, il trattamento pensionistico era stato riconosciuto con decorrenza dal 1° luglio 2011, ossia in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 38 cit. (6 luglio 2011). Da tale data, secondo la giurisprudenza richiamata, ha iniziato a decorrere il termine triennale di decadenza per i trattamenti già in essere. Poiché il ricorso giudiziale era stato depositato il 17 ottobre 2014, ben oltre la scadenza del triennio, la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’azione.

La Corte ha infine precisato che i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal computo del dies a quo e che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell’azione giudiziaria, unico atto idoneo a interrompere il termine. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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