Il solo scostamento dal progetto non basta per l’applicazione dell’art. 2126 c.c. agli LSU (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14261 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, ai fini della verifica del concreto atteggiarsi del rapporto in termini di subordinazione e dell’applicazione dell’art. 2126 cod. civ., è necessario che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica e l’adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione. Il solo scostamento dal progetto non determina l’applicazione della disciplina della prestazione di fatto. La genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo circa la descrizione delle mansioni e le modalità del loro espletamento è ostativa all’accertamento di un credito retributivo, la cui sussistenza non può prescindere dal contenuto dell’attività svolta e dal suo inquadramento in uno specifico profilo professionale previsto dal contratto collettivo.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, tutti impegnati in progetti di lavoro socialmente utile (LSU), avevano adito il giudice contro i Comuni presso cui avevano prestato attività, chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna degli enti al pagamento delle differenze retributive, deducendo l’avvenuto utilizzo oltre i limiti di durata e in mansioni corrispondenti ai servizi istituzionali. Il Tribunale aveva respinto la domanda di accertamento per la genericità delle allegazioni circa la difformità dell’attività svolta rispetto al progetto, mentre aveva riconosciuto l’abusiva reiterazione di contratti a termine. La Corte d’appello, investita del gravame dei lavoratori, aveva confermato la decisione di prime cure, ritenendo il deficit allegatorio non superabile e preclusivo dell’applicazione dell’art. 2126 c.c..
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto ribadito che, in materia di lavoratori socialmente utili, l’accertamento della subordinazione e l’applicazione dell’art. 2126 c.c. richiedono la prova non solo dello scostamento dal progetto, ma anche dell’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica e dell’adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente, richiamando il proprio precedente di Cass. n. 27201 del 2024 e le conformi Cass. n. 3504/2024, Cass. n. 17101/2017 e Cass. n. 6155/2018. Il solo scostamento dal progetto, pertanto, non è di per sé idoneo a configurare un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte ha poi esaminato le censure motivazionali, congiuntamente trattate, ritenendole infondate. La sentenza impugnata non è affetta da motivazione apparente o perplessa: essa ha chiaramente individuato la ragione del rigetto nella genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo, che impediva di superare i confini dell’attività di mero supporto tipica degli LSU e di ricondurre le mansioni a uno specifico profilo professionale disciplinato dal CCNL enti locali. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 secondo cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità attiene solo all’esistenza della motivazione in sé, non già alla sua sufficienza o razionalità nel valutare le risultanze processuali.
Quanto al dedotto vizio di omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha precisato che la difformità di valutazione sugli elementi allegati non integra il vizio, allorché la Corte territoriale abbia preso in considerazione le allegazioni, ritenendole generiche e non sufficienti a fondare la domanda di condanna. La censura, sollecitando una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, si risolve in un giudizio di merito estraneo alla sede di legittimità.
Infine, è stata dichiarata manifestamente infondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 101 c.p.c. per non avere la Corte d’appello provocato il contraddittorio su un preteso rilievo d’ufficio. Il contraddittorio va infatti attivato solo su questioni nuove rilevate d’ufficio, non sulla valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi della domanda, che il giudice è sempre tenuto a compiere d’ufficio.
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Nota della Redazione
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