Conversione del contratto a termine e diritto alla retribuzione solo con offerta della prestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7647 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accoglie la domanda di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e dichiara la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato non produce automaticamente il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo, in assenza di una effettiva prestazione lavorativa. Il diritto alla retribuzione, in tale evenienza, sorge solo a partire dalla costituzione in mora del datore di lavoro, la quale presuppone l’offerta formale della prestazione lavorativa da parte del lavoratore. L’offerta della prestazione costituisce, pertanto, fatto costitutivo del diritto alle retribuzioni, il cui onere probatorio grava sul lavoratore ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La mancata prova dell’avvenuta offerta della prestazione, successiva alla sentenza di conversione, è ragione dirimente per il rigetto della domanda retributiva, restando irrilevante la notifica della sentenza stessa.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto in sede giudiziale la declaratoria di nullità del termine finale e la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno e di pagamento delle differenze retributive, mentre la Corte d’Appello aveva condannato la società al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010.
Dopo la cessazione dell’attività della società datrice di lavoro, il lavoratore adiva nuovamente il Tribunale per ottenere la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria già liquidata e delle retribuzioni per il periodo successivo alla sentenza di primo grado di conversione del rapporto. Il Tribunale accoglieva solo la domanda relativa all’indennità, rigettando la richiesta di retribuzioni per mancanza di prova dell’offerta formale della prestazione lavorativa. La Corte d’Appello confermava tale decisione, qualificando la domanda come risarcitoria per mancata riassunzione e ritenendola infondata in mancanza di offerta della prestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha esaminato i cinque motivi proposti dal lavoratore, incentrati sull’asserito travisamento della sentenza di primo grado, sulla violazione del divieto di ius novorum, sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla configurabilità della costituzione in mora tramite notifica dell’atto di precetto.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura di omesso esame, in quanto preclusa dalla c.d. doppia conforme (art. 348-ter c.p.c.), e infondata la dedotta violazione per travisamento, avendo la Corte territoriale correttamente riportato le due autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado: il giudicato di rigetto e la mancata prova dell’offerta della prestazione.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 345 c.p.c., osservando che l’esame della mancata offerta della prestazione non costituiva un’eccezione nuova, ma atteneva alla valutazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, essenziale per giudicare la fondatezza del motivo di appello, a prescindere dalle difese della società.
La Corte ha, inoltre, dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo per difetto di specificità, per non aver il ricorrente riportato o localizzato gli atti processuali (motivi di appello e atto di precetto) sui quali le censure si fondavano, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. Con specifico riferimento al quinto motivo, la Corte ha precisato che la mancata allegazione dei passaggi essenziali dell’atto di appello precludeva la verifica della deduzione sull’avvenuta costituzione in mora. In ogni caso, il diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla conversione non può considerarsi effetto automatico della sentenza, essendo necessaria la prova dell’offerta della prestazione lavorativa, che costituisce il presupposto per la mora del datore di lavoro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso