Ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi e condanna ex art. 96 (Cass. civ. Sez. III n. 2004 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre la norma asseritamente violata senza enunciazione di una critica chiara ed univoca alla motivazione impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., risolvendosi in un “non motivo”. Alla parte ricorrente grava l’onere di specificità di cui all’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., mediante indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda e della loro collocazione nel fascicolo. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non già quando abbia valutato diversamente le prove proposte. La proposizione di un gravame del tutto inammissibile, con doglianze volte a censurare l’apprezzamento di fatto in presenza di doppia pronuncia conforme, integra abuso del processo e giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una compagnia di assicurazione crediti, quale incorporante della garante originaria, convenne in giudizio un comune per far accertare come non dovuto il pagamento di una somma pretesa in escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia di opere di urbanizzazione. Deduceva che la polizza era stata svincolata dal beneficiario previa presentazione di due nuove garanzie e che la società costruttrice, poi fallita, non aveva pagato le rate rateizzate. Il comune eccepì l’incompetenza territoriale e, nel merito, sostenne la perdurante validità della garanzia originaria.
Riassunta la causa davanti al tribunale del luogo, il giudice di primo grado accolse la domanda attorea. La corte d’appello, con sentenza pubblicata il 1°.12.2022, rigettò l’impugnazione del comune, confermando l’intervenuto svincolo della polizza. Il comune ricorse quindi per cassazione con quattro motivi; la controricorrente propose ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla ritenuta carenza dei poteri di rappresentanza del soggetto che aveva rilasciato lo svincolo e sulla violazione degli artt. 101, 112 e 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. Rileva anzitutto che il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., poiché non espone una critica adeguata della decisione impugnata: manca l’illustrazione del modo in cui il giudice di merito avrebbe violato le norme indicate in intestazione.
La Corte ribadisce il principio secondo cui il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e non può prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento: la loro mancata considerazione comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata con l’inammissibilità. Aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità ex art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., per omessa indicazione della collocazione degli atti e dei documenti nel fascicolo, essendo onere del ricorrente consentire alla Corte una verifica degli atti, non la loro ricerca.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte precisa che essa è configurabile solo se il giudice abbia giudicato in contraddizione con la norma, fondando la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei casi consentiti, e non già quando abbia valutato le prove proposte attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Il secondo motivo è poi inammissibile ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., non spiegando la critica alla decisione.
La Corte affronta poi la questione dell’art. 101 cod. proc. civ. e del principio della cosiddetta terza via, escludendone l’applicabilità alle questioni di puro diritto rilevate d’ufficio, per le quali la denuncia in sede di legittimità è ammissibile solo se l’errore sia in concreto consumato, e non essendo il ricorrente neppure prospettato quali prove avrebbe potuto chiedere. Il terzo motivo, relativo all’interpretazione del contratto e ai criteri ermeneutici, è dichiarato inammissibile: il ricorrente si limita a contrapporre apoditticamente una diversa interpretazione, mentre il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile per mancata identificazione della motivazione criticanda, con conseguente inammissibile delega alla Corte. La Corte richiama infine la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La Corte condanna il ricorrente alle spese e, ravvisando nella condotta processuale gli estremi dell’abuso del processo, anche al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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