Il mutuo solutorio costituisce valido titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 2293 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente. Non rileva in contrario che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione un atto dispositivo comunque distinto ed estraneo alla fattispecie contrattuale (mutuo solutorio). In presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., il mutuo solutorio costituisce valido titolo esecutivo. L’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ. non è un’actio nullitatis ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito fatto valere dal creditore.
Il Fatto
La banca otteneva dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni soggetti, in qualità di fideiussori di una società finanziata, per il mancato rimborso di un finanziamento concesso nel 2008. Gli ingiunti proponevano opposizione, sostenendo l’inesistenza del credito, e il tribunale, revocato il decreto, accoglieva l’opposizione. La corte d’appello, pronunciando sul gravame principale della banca, condannava invece i fideiussori al pagamento della somma dovuta per il mancato rimborso del finanziamento, dichiarando altresì inammissibile l’appello incidentale degli oppositori, che avevano eccepito la nullità del contratto per mancanza di causa o per simulazione assoluta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza d’appello, ha dichiarato l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso. Il primo motivo, pur formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non rispettava gli oneri di allegazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, non considerando che il sindacato richiesto verteva su questioni e non su fatti storici decisivi. La censura era inoltre volta a rimettere in discussione il merito, senza peraltro censurare la dichiarata inammissibilità dell’appello incidentale da cui era derivato il passaggio in giudicato delle statuizioni.
Con riferimento alla dedotta nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa, la Corte ha richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 5841 del 2025, secondo cui il perfezionamento del mutuo si verifica con l’accredito della somma nella disponibilità giuridica del mutuatario. La destinazione delle somme a ripianare pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante, caratterizzando il c.d. mutuo solutorio, costituisce atto dispositivo distinto ed estraneo alla fattispecie contrattuale e non incide sulla validità del contratto.
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., in quanto la censura, basata sulla consulenza tecnica d’ufficio, non riproduceva gli atti e i documenti né forniva le puntuali indicazioni per la loro individuazione, ed era comunque volta ad ottenere un riesame degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito, non consentito in sede di legittimità.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., essendo la definizione conforme alla proposta una valutazione legale tipica di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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