Domanda restitutoria e compensazione omesse dal giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2001 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente reiterate dalle parti, compresa quella di restituzione delle somme già corrisposte a seguito della pronuncia poi cassata e di compensazione delle stesse con l’indennità liquidata ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. L’omessa pronuncia su tale domanda integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., senza che la domanda possa ritenersi implicitamente rigettata per indeterminatezza quando siano stati forniti gli elementi per la sua individuazione. La determinazione dell’indennità tra minimo e massimo è censurabile in cassazione solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può dedursi per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se l’onere probatorio è attribuito a parte diversa da quella gravata.
Il Fatto
La lavoratrice aveva adito il giudice del lavoro contestando la legittimità della clausola appositiva del termine apposta al contratto stipulato con la società datrice nell’aprile 2003, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla necessità di provvedere alla sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello, in riforma, aveva dichiarato la nullità della clausola e accertato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla riammissione in servizio.
La Cassazione, con una precedente ordinanza di annullamento con rinvio, aveva enunciato il principio di specificità della clausola a termine nelle situazioni aziendali complesse. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Potenza, all’esito di nuova istruttoria, aveva nuovamente dichiarato la nullità della clausola e condannato la società al pagamento di un’indennità di quattro mensilità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono rigettati. Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ribadisce che la censura non può fondarsi su una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sulla deduzione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, ovvero disposte d’ufficio fuori dei limiti legali. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura, poi, soltanto se l’onere della prova sia attribuito a parte diversa da quella gravata, non quando il giudice erri nel ritenere che la parte onerata non lo abbia assolto.
Infondata è anche la censura sull’ammissibilità della testimonianza assunta in sostituzione del teste deceduto. La Corte ricorda che il teste era stato ritualmente citato e che la sostituzione del teste deceduto è processualmente ammissibile; la Corte territoriale, inoltre, ha ammesso la testimonianza d’ufficio.
È invece fondato il terzo motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte territoriale non si è pronunciata sulla domanda, reiterata dalla società anche in sede di rinvio, di restituzione delle somme già corrisposte alla lavoratrice, previa compensazione con quanto liquidato ex art. 32 legge n. 183/2010. Tale domanda non può ritenersi implicitamente rigettata per indeterminatezza, atteso che erano stati forniti tutti gli elementi per la sua individuazione, riscontrabili nella documentazione prodotta.
Il quarto motivo, concernente la quantificazione dell’indennità, è infondato. La determinazione tra il minimo e il massimo è censurabile solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria. Nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la misura di quattro mensilità, privilegiando i parametri delle dimensioni aziendali.
Ne consegue la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per l’esame della domanda restitutoria omessa e per le spese.
Nota della Redazione
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