Usura e mutuo fondiario: niente sommatoria tra corrispettivo e mora, niente anatocismo nell’ammortamento alla francese (Cass. civ. Sez. 1 n. 13330 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica del superamento del tasso soglia di usura non è consentita la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori, fondati su presupposti diversi e antitetici; la verifica va condotta separatamente, con riferimento a parametri distinti desumibili dai decreti ministeriali. La commissione di estinzione anticipata non costituisce remunerazione dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro e non può essere inclusa nel calcolo del TEG. Il mutuo con piano di ammortamento alla francese, anche a tasso variabile, non determina capitalizzazione anatocistica degli interessi, essendo la quota interessi calcolata sul capitale via via residuo. La nullità contrattuale, sebbene rilevabile d’ufficio, esige che i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Nel giudizio di cassazione è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle fasi di merito, ove vi sia stata valida costituzione del dante causa.
Il Fatto
Con atto di citazione notificato il 30/10/2014, i mutuatari convenivano in giudizio la banca, con riferimento a due contratti di mutuo fondiario stipulati nel 2008 e nel 2011, deducendo la pattuizione e applicazione di tassi usurari e chiedendo, per l’effetto, la gratuità dei mutui, la rideterminazione delle rate e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il fondamento della domanda era la tesi della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora per la verifica del superamento del tasso soglia. Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo non necessaria la CTU e corretta la verifica separata dei tassi; la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha escluso la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si censurava il mancato espletamento della CTU contabile. I giudici di legittimità hanno rilevato che la motivazione della Corte territoriale sul diniego è logica e comprensibile, avendo chiarito perché i calcoli fossero superflui: la tesi della sommatoria era infondata in diritto, il tema dell’inclusione di spese e commissioni era tardivo e la questione del costo implicito costituiva tema nuovo inammissibile.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata ammissione dell’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. dei piani di ammortamento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova può essere denunciato solo se investe un punto decisivo della controversia, idoneo a invalidare con giudizio di certezza le risultanze che hanno determinato il convincimento del giudice; nel caso di specie, la controversia era stata risolta su profili di inammissibilità e infondatezza in diritto, rendendo irrilevante l’istanza istruttoria, e ricorreva peraltro una doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.
Sul terzo motivo, la Corte ha confermato l’inammissibilità della deduzione, formulata solo in comparsa conclusionale, circa l’inclusione nel TEG di spese e commissioni. Si trattava di nuove allegazioni in fatto, non di mere argomentazioni difensive, soggette pertanto alle preclusioni assertive dell’art. 183 cod. proc. civ. La Corte ha inoltre escluso la rilevabilità d’ufficio del carattere usurario, affermando che la nullità contrattuale, sebbene rilevabile d’ufficio, presuppone che i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati e acquisiti al giudizio di merito.
Con il quarto motivo si riproponeva la tesi della omnicomprensività del TEG e quella del costo occulto derivante dall’applicazione del regime della capitalizzazione composta. La Corte ha ribadito l’illegittimità della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, richiamando i propri precedenti e precisando che la commissione di estinzione anticipata, essendo un corrispettivo per lo scioglimento anticipato, non è componente del TEG. Quanto all’ammortamento alla francese, il Collegio ha escluso che lo stesso comporti capitalizzazione anatocistica degli interessi, essendo questi calcolati solo sul capitale via via residuo, senza alcun fenomeno di interessi su interessi.
Il quinto motivo, relativo alla mancata rilevazione officiosa della nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione delle norme su determinatezza e determinabilità, è stato infine rigettato: la Corte d’Appello aveva correttamente statuito sulla tardività delle allegazioni e sulla infondatezza nel merito, essendo il tasso numericamente determinato nei contratti. Inammissibile, infine, l’intervento in cassazione della cessionaria del credito, non essendovi spazio per l’intervento di terzi nel giudizio di legittimità in presenza di una valida costituzione del dante causa.
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Nota della Redazione
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