Improcedibile il ricorso per cassazione senza deposito della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 2256 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente non deposita, nel termine fissato a pena di decadenza, la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notifica, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. L’onere non è supplito dall’inerzia della controricorrente. L’omessa contestazione di quest’ultima, infatti, non sana la carenza dell’adempimento processuale incombente alla ricorrente. Né rileva, ai fini del rispetto del termine breve, la data di notificazione del provvedimento impugnato quando il ricorso è notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il contrasto sul piano sostanziale resta assorbito dalla definizione in rito.

Il Fatto

Una società gestiva apparecchi di intrattenimento installati presso un esercizio commerciale. L’Ufficio dei Monopoli aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis, TULPS, contestando l’installazione di apparecchi in assenza delle autorizzazioni prescritte dall’art. 86 TULPS.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della società. La Corte di appello di Potenza, con sentenza n. 298/2022 pubblicata l’8 giugno 2022, aveva invece riformato la decisione, confermando la legittimità della sanzione e condannando la società alle spese dei due gradi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla insussistenza dell’attività illecita di raccolta scommesse, sulla regolarità delle apparecchiature e sull’assenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione civile ha esaminato anzitutto la questione processuale, che ha assorbito ogni profilo di merito. Il ricorso era stato notificato il 28 settembre 2022, mentre la sentenza impugnata era stata pubblicata l’8 giugno 2022: il termine breve decorreva dunque dalla notifica della sentenza, avvenuta il 29 luglio 2022, ma il ricorso risultava notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione.

Su questo punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8312 del 25/03/2019 e Sezioni Unite n. 21349 del 06/07/2022, dalle quali si ricava che, quando il ricorso è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione, perde rilievo la data di notifica del provvedimento impugnato. Nella specie tale condizione non ricorreva.

Il profilo decisivo resta però il deposito della sentenza. La ricorrente non ha prodotto la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notifica, onere prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. A ciò non ha sopperito la controricorrente. La Corte sottolinea che l’assenza di contestazione da parte dell’Agenzia non assume rilievo, perché l’adempimento grava sulla ricorrente e non è rimesso alla condotta della controparte.

La ricorrente non ha nemmeno depositato memoria, né ha offerto elementi contrari. Il collegio ha quindi confermato la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con richiamo a Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 19695/2019, Cass. n. 17014/2024 e Cass. n. 19475/2024. Seguono la condanna della ricorrente alle spese, la somma equitativa ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. a favore della controricorrente e il pagamento in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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