Scarico da scolmatore di piena malfunzionante: il refluo anomalo integra l’illecito di scarico non autorizzato (Cass. civ. Sez. 2 n. 12790 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attivazione di uno scolmatore di piena in periodi di assenza di precipitazioni (c.d. “di secco”), con conseguente immissione di acque luride nel corpo idrico ricettore, determina la perdita della funzione di sistema di emergenza idraulica ad attivazione eccezionale del manufatto. In tale evenienza, lo scarico si configura come nuovo e, pertanto, non autorizzato, a nulla rilevando l’eventuale autorizzazione precedentemente concessa, che può valere solo per uno scolmatore conforme alla propria natura. Ne consegue che è integrata la violazione amministrativa di cui all’art. 133, secondo comma, d.lgs. n. 152/2006, indipendentemente dall’invio di una diffida ex art. 130 del medesimo decreto legislativo.
Il Fatto
La società, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui la Regione aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per aver scaricato reflui fognari sul fiume Aterno senza autorizzazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del d.lgs. n. 152/2006. L’opponente deduceva che lo scarico anomalo era derivato dall’attivazione di uno scaricatore di piena e che, in assenza di superamento dei limiti tabellari, non sarebbe stato configurabile l’illecito contestato.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello, rigettando il gravame della Regione, confermava la pronuncia, ritenendo che lo scarico anomalo non integrante la fattispecie di scarico non autorizzato, ma il mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto inviare una diffida ai sensi dell’art. 130 citato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel denunciare la violazione degli artt. 124 e 133 del d.lgs. n. 152/2006, valuta fondato il motivo di ricorso, ritenendo erronea la ricostruzione della Corte territoriale, che aveva qualificato la fattispecie come mero mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, anziché come illecito di scarico in assenza di titolo.
Osserva la Corte che uno scolmatore di piena funge da “valvola di sicurezza”, attivandosi in occasione di eventi meteorici eccezionali. Quando, invece, l’attivazione avviene in periodi di secco, il manufatto perde la propria funzione e il refluo immesso nel corpo idrico ricettore costituisce un nuovo scarico. Per tale ragione, l’autorizzazione precedentemente concessa non può coprire l’utilizzo dello scolmatore come strumento di ordinaria gestione del refluo, trasformandosi in uno “scarico illecito perché contra ius“.
Ne deriva che l’illecito di scarico non autorizzato risulta integrato al momento dell’accertamento, a prescindere dall’invio di una preventiva diffida. Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, secondo cui il mancato trattamento delle acque reflue in condizioni climatiche normali non è ammesso, se non in circostanze eccezionali.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione, confermando la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione. La regolamentazione delle spese per tutti i gradi di giudizio segue il principio di soccombenza.
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Nota della Redazione
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