Termine di decadenza e responsabilità dei consiglieri senza delega nelle sanzioni Consob (Cass. civ. Sez. 2 n. 11399 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative Consob, il termine di decadenza di 180 giorni per la contestazione dell’addebito non decorre dal momento in cui l’autorità ha acquisito la mera notizia del fatto nella sua materialità, ma dalla data in cui ha completato l’attività istruttoria volta a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. La congruità del tempo va valutata anche in vista dell’emissione di un’unica ordinanza ingiunzione per violazioni fra loro connesse, essendo legittimo l’interesse dell’Amministrazione a pervenire a un accertamento complessivo di vicende complesse.
I consiglieri di amministrazione senza delega non sono esentati da responsabilità per il solo fatto di non aver ricevuto informazioni dagli organi delegati: essi hanno un autonomo dovere di vigilanza ex artt. 2381 e 2392 cod. civ., che impone loro di attivarsi per acquisire conoscenza della gestione, tanto più incisivo in ambito bancario. Quanto all’elemento soggettivo, l’art. 3 l. n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore, gravando sul trasgressore l’onere di provare di aver agito senza colpa.
Il Fatto
La Consob irrogava a un consigliere di amministrazione di una banca una sanzione pecuniaria per violazioni concernenti i prospetti informativi non equity pubblicati nel periodo 2008-2012, relative a un’operazione di aumento di capitale. L’interessato proponeva opposizione dinanzi alla Corte d’Appello, eccependo la prescrizione e la decadenza per decorrenza del termine di 180 giorni, la violazione del diritto di difesa, l’erronea contestazione di responsabilità proprie di amministratori esecutivi a un consigliere non esecutivo e la mancata valutazione degli elementi soggettivi.
La Corte territoriale rigettava l’opposizione, ritenendo tempestiva l’azione sanzionatoria, sussistente la responsabilità del consigliere non delegato per violazione dei doveri di vigilanza e provata la colpa. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il sanzionato, cui resisteva la Consob con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta tutti i motivi del ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale. In relazione al primo motivo, la Corte afferma che il termine per la contestazione decorre dal completamento dell’accertamento, non dalla scoperta del fatto: la complessità dell’istruttoria, la necessità di riscontri documentali e l’emergere progressivo di violazioni connesse giustificano la decorrenza dal momento in cui l’Autorità ha raggiunto la piena consapevolezza dell’effettivo disvalore della condotta, anche alla luce della discovery successiva al venir meno del segreto sulle indagini penali.
Quanto alla posizione del consigliere senza delega, la Corte valorizza il contenuto del dovere di vigilanza: l’organo gestorio ha la funzione di valutare e dirigere la gestione e non può limitarsi a ricevere passivamente le relazioni degli organi delegati. I consiglieri non esecutivi devono possedere una costante e adeguata conoscenza del business e hanno l’obbligo di attivarsi per assicurare un governo efficace dei rischi; la straordinarietà delle operazioni e gli indici di anomalia imponevano a tutti i consiglieri di richiedere informazioni e attivare i poteri di controllo.
La Corte disattende anche la censura sulla mancata valutazione della buona fede: la presunzione di colpa di cui all’art. 3 l. n. 689/1981 grava sul trasgressore, il quale deve dimostrare di aver agito senza colpa; nella specie, le circostanze addotte erano state valutate dal giudice di merito che aveva comunque ritenuto sussistente la colpa nella inerzia del consigliere rispetto all’obbligo di informarsi. Le sanzioni, parametrate sulla gravità dei fatti e sulla permanenza nell’ufficio, erano state correttamente determinate.
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Nota della Redazione
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