Impugnabile il diniego di disapplicazione delle società in perdita sistematica (Cass. civ. Sez. V n. 2349 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È impugnabile davanti al giudice tributario il diniego con cui l’Amministrazione finanziaria rigetta l’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, perché con tale atto l’Ufficio porta a conoscenza del contribuente il proprio convincimento su un determinato rapporto tributario. L’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude l’impugnazione di atti diversi che individuino una pretesa tributaria. Nel giudizio di legittimità non è ammesso il riesame del merito quando il giudice di appello abbia accertato in fatto l’esistenza di situazioni oggettive idonee a giustificare la disapplicazione.
Il Fatto
Una società costituita per la realizzazione di un centro commerciale presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di disapplicazione, per l’esercizio 2013, della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-duodecies, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011. L’istanza rappresentava il susseguirsi di trattative, finanziamenti e vicende societarie che avevano impedito la conclusione dell’investimento.
L’Ufficio negava la disapplicazione. La società impugnava il diniego; l’Agenzia eccepiva l’inammissibilità del ricorso per non impugnabilità dell’atto e per difetto dei motivi. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e quella di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia censurava la sentenza nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di non impugnabilità delle risposte rese in sede di interpello. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23469/2017) che ha già affermato l’impugnabilità del diniego di disapplicazione, qualificandolo come atto che rende edotto il contribuente del convincimento dell’Amministrazione su un determinato rapporto tributario.
La regola processuale si salda con il principio sostanziale: la tassatività dell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non impedisce l’impugnazione di atti che, pur diversi da quelli tipizzati, esprimano una pretesa tributaria individuata nelle sue ragioni di fatto e di diritto. Il diniego opposto all’istanza di disapplicazione possiede tale attitudine.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la società non avrebbe dimostrato le perdite riferibili al triennio di osservazione e che i giudici di appello avrebbero invertito l’onere probatorio. Richiamava la circolare n. 23/E del 2012, la circolare n. 5 del 2007 e precedenti di legittimità (Cass. n. 5080/2017, Cass. n. 16204/2018, Cass. n. 4019/2019) sulla necessità di considerare le effettive condizioni di mercato.
La Corte ha respinto anche questo mezzo. Il giudice di appello aveva accertato in fatto che i soci avevano investito somme rilevanti in un’attività commerciale effettiva e che il mancato rinnovo delle autorizzazioni, la crisi del mercato immobiliare e le mutate condizioni imposte dalle amministrazioni locali costituivano situazioni oggettive idonee a fondare la disapplicazione. La deduzione dell’Agenzia si risolveva in un inammissibile riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese. La Corte ha escluso l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, non applicandosi la relativa norma alle amministrazioni dello Stato esentate mediante prenotazione a debito (Cass. n. 1778/2016).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.