Ricorso per cassazione inammissibile per difetto di iscrizione all’albo speciale (Cass. civ. Sez. 5 n. 7336 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario che l’atto sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale, munito di mandato speciale rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso. La sottoscrizione del ricorso e l’esistenza di una valida procura speciale devono sussistere già al momento della notificazione dell’impugnazione, configurandosi come requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che possano assumere rilievo attività o atti successivi. Il difetto di iscrizione all’albo speciale, pertanto, determina l’inammissibilità del ricorso, anche quando l’avvocato agisca quale difensore di sé stesso. In caso di opposizione alla proposta di definizione accelerata, trova applicazione l’art. 96, quarto comma, c.p.c., con condanna al pagamento della somma a favore della cassa per le ammende.

Il Fatto

La contribuente, difesa da sé medesima, aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze alcune cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate Riscossione. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile per indeterminatezza della domanda.

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana aveva confermato la decisione, rilevando che l’atto di appello era stato proposto senza precisare i motivi di censura e risultava pertanto incomprensibile. Avverso tale sentenza la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato preliminarmente la ragione di inammissibilità già oggetto della proposta di definizione accelerata, rilevando che la ricorrente, difendendosi da sé, non risultava iscritta all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal marzo 2023.

Richiamando il principio di legittimità già affermato da Cass. n. 17317 del 2020 e da Cass. n. 15706 del 2021, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato iscritto all’albo speciale e l’esistenza di una valida procura costituiscono requisiti di ritualità della notificazione dell’impugnazione. Tali requisiti devono sussistere già al momento della notificazione, con la conseguenza che la loro mancanza è insanabile e non può essere colmata da attività o atti successivi.

Nel caso di specie, l’essere la ricorrente difensore di sé stessa non la esonerava dall’iscrizione all’albo speciale, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte ha infine applicato l’art. 96, quarto comma, c.p.c., in relazione all’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., stante l’opposizione formulata alla proposta di definizione accelerata, condannando la ricorrente al pagamento della somma di € 600,00 in favore della cassa per le ammende. Non erano invece dovute le spese in favore dell’ufficio, non ritualmente costituito, né l’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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