Decorrenza pensione Gestione separata da domanda di opzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2359 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, quando l’assicurato si avvale della facoltà di vedersi computati in tale gestione anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non coincide con il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, esso va individuato nel giorno di presentazione della domanda di opzione, poiché solo da tale data la contribuzione proveniente dalle altre gestioni può costituire parte dell’ammontare necessario per la liquidazione della pensione richiesta. Ne consegue la cassazione con rinvio della sentenza che abbia riconosciuto una decorrenza anteriore.
Il Fatto
La vicenda riguarda un assicurato che, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età per la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata. La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda riconoscendo la decorrenza del trattamento dal 1°.10.2010, data in cui, secondo il giudice di merito, erano stati raggiunti i requisiti.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria. L’assicurato ha resistito con controricorso. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Istituto denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte territoriale ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della medesima gestione.
Con il secondo motivo l’INPS lamenta violazione dell’art. 7, legge n. 155/1981, e dell’art. 1, d.m. n. 228/1996, per avere la Corte riconosciuto il diritto a un supplemento di pensione calcolato sui contributi versati dopo l’ottobre 2010, laddove la decorrenza della prestazione di vecchiaia doveva individuarsi in tale data, avendo l’assicurato presentato la domanda in data 31.10.2014.
La Corte ritiene fondato il primo motivo. Il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento della facoltà di computo dei contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione. Solo da tale data la contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021, e, nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 15458 del 2024.
Non essendosi i giudici territoriali attenuti a tale principio, la sentenza impugnata è cassata, assorbito il secondo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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