Differenze retributive per mansioni superiori: si confrontano i trattamenti iniziali delle qualifiche (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10207 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’assegnazione a mansioni superiori avvenuta al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 è nulla, ma attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il criterio di quantificazione del differenziale, ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, va individuato nel confronto tra i trattamenti economici iniziali previsti per l’inquadramento rivestito e quelli corrispondenti alle mansioni superiori effettivamente svolte, ferma restando la posizione economica di appartenenza. Non rilevano, pertanto, le progressioni economiche maturate nella qualifica inferiore poi risultata illegittima, né il trattamento concretamente percepito dal lavoratore, dovendosi avere riguardo alle previsioni normative astratte delle due categorie.
Il Fatto
Un lavoratore, inquadrato nella categoria BS, aveva convenuto in giudizio l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria, chiedendo la condanna al pagamento delle differenze retributive tra il proprio livello e la categoria C, corrispondente alle mansioni superiori effettivamente esercitate. Il Tribunale aveva accolto la domanda con sentenza di condanna generica, successivamente azionata dal lavoratore in sede monitoria per la determinazione del quantum debeatur.
Avverso il decreto ingiuntivo l’azienda aveva proposto opposizione, contestando il criterio di liquidazione adottato, fondato sull’art. 28 del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999. La Corte d’appello aveva confermato il provvedimento monitorio, dichiarando applicabile la norma contrattuale richiamata ai fini della quantificazione. Contro tale decisione l’azienda aveva proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dei principi in materia di giudicato, per non essersi confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, non aveva affermato che il criterio di quantificazione fosse coperto dal giudicato, ma aveva autonomamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 28 del CCNL, escludendo che la statuizione di condanna generica contenesse un parametro certo e incontestato.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato, con conferma della sentenza impugnata sulla base di una diversa motivazione. La Corte ha dato continuità al principio espresso dalle pronunce Cass. n. 22958/2024 e Cass. n. 20222/2025, in tema di comparto Enti locali, interpretando l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 nel senso della applicabilità anche all’assegnazione illegittima del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per l’assegnazione legittima a mansioni superiori.
Quanto al criterio di quantificazione, la disposizione contrattuale richiamata prevede la differenza tra i trattamenti economici iniziali delle categorie considerate, ferma la posizione economica di appartenenza. La Corte ha escluso che, nell’ipotesi di cui al comma 5, il differenziale debba essere calcolato sottraendo dal trattamento della qualifica superiore quanto concretamente percepito dal lavoratore nel livello inferiore. Una siffatta interpretazione, infatti, finirebbe col premiare l’illegittimo inquadramento, azzerando ogni differenza retributiva per i dipendenti che abbiano maturato anzianità nella categoria inferiore, in violazione della stessa disciplina di cui all’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Il terzo motivo è stato parimenti infondato, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di parità retributiva: la percezione di un differenziale maggiore rispetto ai colleghi si giustifica per il riconoscimento del corretto e superiore inquadramento e per l’anzianità e l’esperienza maturate nel profilo inferiore. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese stante la mancata costituzione del resistente.
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Nota della Redazione
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