Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2356 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, in funzione dell’equilibrio di bilancio, atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Il contributo di solidarietà previsto dal regolamento della Cassa costituisce una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., estranea al principio del pro rata e riservata alla legge. Esso è pertanto affetto da ultra vires e da illegittimità, senza rilievo che il diritto a pensione sia maturato dopo l’entrata in vigore del regolamento. Alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute si applica il termine decennale, trattandosi di credito restitutorio e non di credito da prestazione. Il ricorso che non prospetta elementi idonei a mutare l’orientamento consolidato è inammissibile ex art. 360 bis, comma primo, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, sul trattamento pensionistico goduto dall’iscritto, e la restituzione degli importi nel limite della prescrizione decennale. Il Tribunale di Treviso aveva accolto le domande. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 683/2023, ha rigettato il gravame dell’ente.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria. Il consigliere delegato ha proposto definizione ex art. 380 bis, comma primo, cod. proc. civ. per manifesta infondatezza. L’ente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380 bis, comma secondo, cod. proc. civ., depositando memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la legittimità del contributo sotto molteplici profili: il momento di maturazione del diritto a pensione, il testo applicabile dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, il carattere provvisorio del prelievo, la compatibilità con gli artt. 2, 36 e 38 Cost., la qualificazione ex art. 23 Cost. e il rispetto del pro rata. La Corte lo dichiara inammissibile ex art. 360 bis, comma primo, n. 1, cod. proc. civ.
La decisione territoriale è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, che il ricorso non prospetta elementi concreti idonei a mutare. Il punto decisivo è l’inesistenza del potere di imporre il contributo, siccome ultra vires: gli enti privatizzati non possono adottare provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento, impongano una trattenuta su una pensione già determinata. Tali atti sono incompatibili con il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
La Corte richiama l’orientamento inaugurato da Cass. n. 25212/2009 e proseguito da numerose pronunce, tra cui Cass. n. 31875 del 2018, Cass. n. 31527 del 2022 e Cass. n. 12122 del 2023. Viene richiamata anche la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, che ha qualificato il prelievo analogo come prestazione patrimoniale imposta per legge, con la conseguenza che è la mancata copertura legislativa a renderlo illegittimo.
È irrilevante che il diritto a pensione sia maturato dopo l’adozione del Regolamento del 2004, poiché ciò che rileva è l’esistenza o meno del potere dell’ente. Quanto al testo applicabile, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 vale il regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995; per quelli liquidati dal 1° gennaio 2007 vale la formulazione introdotta dall’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006. Ciò esclude l’applicabilità delle modifiche successive e dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011.
Il secondo motivo, relativo al contributo dell’1% per gli anni 2012 e 2013, è inammissibile. La norma lo ancora a due presupposti alternativi: la mancata adozione di misure entro il 30 settembre 2012 o il parere negativo dei Ministeri vigilanti. Non integra l’inerzia l’ipotesi in cui gli interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati dichiarati illegittimi. Il terzo motivo, sulla prescrizione, è parimenti inammissibile: l’art. 19, comma 3, legge n. 21/1986 disciplina la prescrizione del diritto alle prestazioni, mentre l’obbligazione dedotta in giudizio è un credito restitutorio ex artt. 2033 e segg. cod. civ.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ. per la somma equitativamente determinata in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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