Redditometro: contraddittorio e scostamento biennale nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 2363 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussiste, con invalidità dell’atto in caso di violazione, esclusivamente per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati il vincolo esiste solo ove specificamente sancito, e l’art. 38, comma settimo, della legge n. 212 del 2000 non era applicabile ratione temporis all’anno di imposta 2005. Lo scostamento per almeno due periodi di imposta integra requisito di legittimità dell’accertamento redditometrico, con la conseguenza che la caducazione in giudizio dello scostamento per una delle annualità in contestazione produce l’illegittimità del metodo sintetico anche per l’anno superstite. L’Ufficio non è tenuto ad accertare contestualmente più periodi d’imposta, ma l’atto deve indicare, pur sommariamente, le ragioni dell’incongruità riferita alle altre annualità, e il giudice tributario deve verificare tali ragioni e non la sola considerazione di due anni consecutivi.
Il Fatto
Il contribuente era destinatario di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, emesso con il sistema del c.d. redditometro, in ragione della disponibilità di beni immobili, di un’automobile e di diverse polizze assicurative, ritenuti indici di maggior capacità contributiva.
Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente le ragioni del contribuente, escludendo dal calcolo le polizze assicurative. Il collegio di secondo grado, in accoglimento dell’appello, annullava integralmente l’atto impositivo e condannava l’Ufficio alle spese per entrambi i gradi. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente resta intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio censura la sentenza per aver fondato l’annullamento sulla mancanza del contraddittorio endoprocedimentale preventivo. La Corte accoglie la doglianza, rilevando che, ratione temporis, l’obbligo non sussisteva per i tributi non armonizzati, per i quali il vincolo è stato introdotto solo con il decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dall’anno di imposta 2009.
I principi richiamati sono quelli delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: per i tributi armonizzati sussiste un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia enunciato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere; per quelli non armonizzati non è rinvenibile un analogo vincolo generalizzato.
Con il secondo motivo la Corte esamina le modalità di scostamento biennale. L’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta, ma l’atto deve contenere, per il singolo anno, la indicazione pur sommaria delle ragioni di incongruità riferite alle altre annualità, sì che il giudice tributario non si limiti a verificare l’avvenuta considerazione di due anni consecutivi (Cass. Sez. V n. 10972 del 2017).
Lo scostamento per almeno due periodi integra requisito di legittimità del metodo redditometrico: esso non sussiste ove, in separato giudizio sull’annualità integrativa, l’accertamento sia annullato con pronuncia passata in giudicato (Cass. n. 35913 del 2023), poiché la caducazione dello scostamento per uno dei due anni travolge l’annualità superstite (Cass. Sez. V n. 21995 del 2015). Nella specie rileva il carattere di reddito meramente “accertabile” nel secondo anno.
Il terzo motivo è parimenti fondato: la ripartizione della maggior ricchezza non può imputare l’incremento patrimoniale al solo anno in corso, rideterminando il reddito dei quattro anni precedenti. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai principi enucleati.
Nota della Redazione
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