Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2361 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato secondo i criteri applicabili: tali atti violano il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. È irrilevante che il diritto a pensione sia maturato dopo l’adozione del regolamento dell’ente, poiché ciò che rileva è l’esistenza del potere di introdurre la prestazione patrimoniale. Il contributo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 presuppone l’inerzia dell’ente e non può essere applicato quando l’ente abbia adottato provvedimenti poi dichiarati illegittimi. Alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute si applica la prescrizione decennale del credito restitutorio, non quella quinquennale del diritto alle prestazioni.
Il Fatto
Un professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti agiva per accertare l’illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul proprio trattamento pensionistico e per ottenere la restituzione degli importi, nel limite della prescrizione decennale.
Il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 670/2023, rigettava il gravame dell’ente, richiamando il principio espresso da Cass. n. 31527/2022, escludendo il presupposto dell’inerzia quanto al contributo dell’1% ed applicando il termine decennale di prescrizione. La Cassa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento e rileva che la corte territoriale ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla costante giurisprudenza di legittimità sull’illegittimità del contributo straordinario, a partire da Cass. n. 25212/2009.
Il punto decisivo è l’inesistenza del potere della Cassa di imporre il contributo, siccome ultra vires. Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, pur in funzione dell’equilibrio di bilancio, provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili. Tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile tra le prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore; è la mancata copertura della previsione di legge che rende illegittima la ritenuta.
È irrilevante che il diritto a pensione sia maturato successivamente all’adozione del regolamento del 2004: ciò che conta è l’esistenza o meno del potere di introdurre la prestazione patrimoniale. Quanto al testo applicabile, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 vale il regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995; per quelli liquidati dal 1° gennaio 2007 vale la formulazione introdotta dall’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006. Restano così escluse le successive modifiche.
Il secondo motivo è inammissibile: la norma sull’1% limita il contributo agli anni 2012 e 2013 e lo ancora a due presupposti alternativi, tra cui la mancata adozione delle misure entro il termine o il parere negativo dei Ministeri vigilanti. Il dato letterale non consente di equiparare all’inerzia l’ipotesi in cui gli interventi siano stati effettuati ma poi dichiarati illegittimi; né può configurarsi una situazione di inattività quando l’ente ha resistito proprio sul presupposto di aver adottato misure di salvaguardia.
Il terzo motivo è inammissibile: l’art. 19, comma 3, legge n. 21/1986 disciplina la prescrizione del diritto alle prestazioni, mentre l’obbligazione dedotta in giudizio ha titolo nella ripetizione delle somme indebitamente trattenute, ossia in un credito restitutorio estraneo alla prestazione previdenziale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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