Efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario anche in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 2388 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87/2024, attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso, pronunciata sugli stessi fatti posti a base della ripresa fiscale, e tale efficacia opera anche nel processo tributario di cassazione. La novella trova applicazione anche quando la sentenza penale assolutoria sia stata pronunciata prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che il giudice del rinvio deve riesaminare la fondatezza della ripresa fiscale alla luce della sentenza penale invocata.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, sulla base di due processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza relativi agli anni dal 2003 al 2007, ha emesso nove accertamenti tributari nei confronti di una società, con ripresa fiscale di quasi cinque milioni di euro e sanzioni per circa 4,7 milioni. Proposti i ricorsi, la C.T.P. ha respinto in parte il gravame e accolto quello contro gli accertamenti integrativi. La C.T.R. della Toscana, disposta una C.T.U., ha accolto in parte l’appello principale dell’ufficio, dichiarando la legittimità degli accertamenti, salvo alcuni imponibili.

Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, di cui il secondo articolato in sei profili. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la società lamenta la decadenza della potestà di accertamento per l’anno 2003. Il motivo è inammissibile: in un processo impugnatorio come quello tributario, per evitare tale declaratoria il contribuente deve quanto meno dedurre di aver proposto la questione, non affrontata in appello, sin dal primo grado di giudizio. Tale deduzione manca nel ricorso.

I primi quattro profili del secondo motivo sono parimenti inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza. La società censura il recupero delle cessioni immobiliari fondato sui valori OMI, la tassazione degli acconti non fatturati, la ripresa sui finanziamenti soci e le provvigioni non fatturate, ma non attinge le parti della sentenza impugnata né riproduce gli atti su cui fonda le censure.

Il quinto profilo del secondo motivo è invece fondato. L’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87/2024 ha introdotto nel d.lgs. n. 74/2000 il nuovo art. 21-bis, che attribuisce efficacia di giudicato, anche nel processo per cassazione, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso, pronunciata sugli stessi fatti della ripresa fiscale. La Corte richiama la propria Cass., sez. T, n. 23570/2024, che ha precisato l’applicabilità della novella anche alle assoluzioni anteriori alla sua entrata in vigore.

Nel motivo si dà atto che alla relazione del C.T.U. è allegata la sentenza penale irrevocabile del Tribunale che avrebbe ritenuto insussistenti i fatti posti a fondamento della ripresa fiscale dei costi. Spetta pertanto al giudice del rinvio riesaminare la fondatezza di tale ripresa all’esito di una accurata analisi della sentenza penale invocata.

Il sesto profilo del secondo motivo e il terzo motivo sono inammissibili: il primo contesta un presupposto di fatto degli accertamenti integrativi, devolvendo alla Corte una questione di merito; il secondo è generico quanto ai documenti asseritamente acquisiti dal C.T.U. senza contraddittorio e mira a sindacare la valutazione delle prove, compito estraneo alle attribuzioni della Corte. Il ricorso è quindi accolto solo per il quinto profilo del secondo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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