Giudicato esterno nelle imposte periodiche e limiti del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 5759 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, ovvero nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. È invece esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti”, in quanto suscettibili di variazione annuale: tale è la sussistenza o meno del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili. Il giudizio di rinvio, quando la Corte cassa una sentenza per motivi di merito, costituisce una fase del procedimento originario, sicché al giudice del rinvio non è consentito riesaminare i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né porre nel nulla o limitare gli effetti della sentenza rescindente. Il giudicato, infine, vincola esclusivamente le parti del processo originario e i loro successori a titolo universale o particolare, ai sensi dell’art. 2909 c.c.
Il Fatto
La controversia traeva origine da avvisi di accertamento emessi nei confronti della Azienda USL per IRPEG ed ILOR relative agli anni 1996 e 1997, concernenti immobili posseduti dall’Ente. L’Agenzia delle entrate impugnava per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Molise aveva rigettato l’appello dell’Ufficio per genericità dei motivi di gravame. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4832/2015, accoglieva il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, cassava la sentenza e rinviava ad altra sezione della CTR del Molise, rigettando invece il motivo con cui l’Amministrazione lamentava la violazione dell’art. 2909 c.c. per il mancato riconoscimento dell’efficacia di giudicato esterno di una precedente sentenza relativa all’anno 1998.
Riassunto il giudizio, la CTR del Molise accoglieva il ricorso dell’Azienda sanitaria e annullava gli avvisi di accertamento. Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resisteva la Gestione liquidatoria dell’ASL.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente per la stretta connessione, l’Amministrazione deduceva la violazione degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver la CTR richiamato quali giudicati esterni vincolanti due pronunce non produttive di effetti estensibili.
La Corte ha premesso il principio, costante, secondo cui il giudizio di rinvio conseguente a cassazione per motivi di merito non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase di quello originario, unico e unitario. Al giudice del rinvio non è pertanto consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all’esame di questioni che tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente.
La pronuncia impugnata ha violato tale principio: la sentenza di rinvio aveva infatti escluso l’efficacia di giudicato esterno delle richiamate sentenze proprio perché la questione della sussistenza del diritto di proprietà in capo all’ente contribuente integra un elemento privo della necessaria permanenza nel passaggio da un anno d’imposta all’altro. Questa Corte aveva chiarito che, in materia di imposte periodiche, l’effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai fatti aventi per legge efficacia permanente o pluriennale, ovvero all’accertamento concernente la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con esclusione delle fattispecie “tendenzialmente permanenti”, suscettibili di variazione annuale.
La sentenza impugnata è altresì errata laddove ha ritenuto ammissibile l’estensione di un giudicato esterno a soggetti diversi da quelli interessati dal giudicato medesimo, in difformità dal principio di cui all’art. 2909 c.c., che vincola esclusivamente le parti del processo originario e i loro successori.
Con il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., la Corte ha ritenuto parimenti fondata la censura relativa all’affermazione della CTR circa l’esistenza di un giudicato interno formatosi sulla statuizione che, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 601/1973, gli immobili utilizzati dalle ASL non sono soggetti ad imposta fondiaria. La sentenza di rinvio aveva devoluto al giudice del rinvio la soluzione della questione specifica dell’accertamento in concreto del presupposto della tassabilità degli immobili, rispetto alla quale non poteva ravvisarsi alcun giudicato interno vincolante. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.