Erronea declaratoria di contumacia e nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa (Cass. civ. Sez. 5 n. 4493 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea dichiarazione di contumacia di una parte regolarmente costituita in giudizio integra un vizio della sentenza deducibile in cassazione. La nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio non richiede che la parte allegra o dimostri un concreto pregiudizio subito. L’onere di indicare la specifica limitazione dell’attività difensiva e l’incidenza sull’esito della lite, previsto dalla giurisprudenza precedente, non trova applicazione in caso di declaratoria di contumacia erronea, che impedisce di per sé alla parte di esporre le proprie difese e di replicare alle avverse deduzioni.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui il Comune recuperava l’IMU per l’anno 2013 su un immobile che la stessa riteneva adibito ad abitazione principale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto della residenza anagrafica nel Comune e dell’assenza di altre proprietà. In appello, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, ritenendo che la contribuente non si fosse costituita, accoglieva il gravame del Comune.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., per essere stata erroneamente dichiarata contumace.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa all’erronea declaratoria di contumacia. Dal fascicolo d’ufficio risultava che la contribuente si era tempestivamente costituita in appello, chiedendo il rigetto del gravame e producendo documentazione.
La Corte ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui l’erronea dichiarazione di contumacia determina un vizio della sentenza solo se provoca un concreto pregiudizio alla parte, che deve indicare la limitazione subita nell’esercizio del diritto di difesa e l’incidenza sull’esito della lite.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato il successivo intervento delle Sezioni Unite n. 36596 del 2021, che ha affermato un principio generale: la parte, il cui diritto processuale è stato leso, non ha l’onere di allegare o dimostrare un pregiudizio specifico ulteriore. La lesione del contraddittorio, di cui il diritto di difesa è compiuta espressione, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento alla piena realizzazione della difesa.
La Corte ha concluso che il mancato rispetto del contraddittorio, stante l’erronea declaratoria di contumacia, integra una censura che non necessita di essere sostenuta dall’allegazione di un concreto pregiudizio, come confermato da Cass. n. 5864 del 2024.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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