Accise, responsabilità oggettiva del depositario fiscale per svincolo irregolare (Cass. civ. Sez. V n. 2482 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accise, la responsabilità del depositario autorizzato per il pagamento dell’imposta è di natura oggettiva e non è esclusa dall’atto illecito di un terzo, quand’anche il depositario ne sia del tutto estraneo e versi in buona fede, con legittimo affidamento nella regolarità della circolazione. L’abbuono d’imposta previsto dall’art. 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE non si applica in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo determinato da atto illecito, poiché l’ipotesi di perdita presuppone la distruzione o l’irrimediabile perdita del prodotto, con conseguente impossibilità di immissione in consumo.
Il Fatto
Una società, titolare di raffineria e depositario fiscale di prodotti energetici, ricevette dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli un atto di contestazione con cui si rilevava l’invalidità di ventinove documenti di accompagnamento elettronico, in quanto non collegati alle reali operazioni di esportazione. Seguì la notifica di un avviso di pagamento relativo alle spedizioni di gasolio destinate al bunkeraggio di imbarcazioni site nel porto di Napoli; dagli atti risultò che le operazioni si erano perfezionate nel porto di Crotone per effetto della condotta illecita di un dipendente infedele.
La società impugnò l’avviso invocando l’affidamento e la buona fede. Il ricorso fu respinto in primo e in secondo grado, sul rilievo che il regime agevolato è subordinato a condizioni delle quali il richiedente assume la responsabilità, non potendo addurre a scusante comportamenti di terzi. Proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, l’Agenzia resistette con controricorso privo di censure.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi concernenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 504 del 1995, muovendo dalla ricostruzione del quadro unionale e interno. Il punto di partenza è l’evoluzione giurisprudenziale sul furto del prodotto ad opera di terzi, che di per sé non esime dal pagamento dell’imposta, restando l’abbuono limitato all’ipotesi di dispersione o distruzione, con onere probatorio a carico del contribuente.
La Corte richiama poi il diverso orientamento che collega l’art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1995 alla nozione di regime sospensivo dell’art. 1, lett. g), configurando il furto come causa estintiva dell’obbligazione tributaria, e la lettura del caso fortuito come causa non imputabile. Rileva tuttavia che tale ricostruzione, coerente con le categorie interne, risulta superata dalla giurisprudenza unionale.
Il perno argomentativo è la sentenza della Corte di giustizia UE del 7 settembre 2023, causa C-323/22, resa su rinvio pregiudiziale di questa Corte, che ha affermato come l’abbuono d’imposta non si applichi al depositario responsabile del pagamento in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo dovuto ad atto illecito, neppure qualora il depositario sia totalmente estraneo all’atto, imputabile esclusivamente a un terzo, e nutra legittimo affidamento nella regolarità della circolazione.
La responsabilità del depositario è quindi di tipo oggettivo, fondata sulla partecipazione a un’attività economica e sul ruolo centrale a lui conferito per garantire l’esigibilità delle accise e la libera circolazione delle merci. La deroga opera solo per la perdita fisica del prodotto, che ne impedisce l’ingresso nel circuito commerciale. Ne consegue l’infondatezza dei motivi e il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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