Disoccupazione agricola, iscrizione negli elenchi presupposto della prestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2552 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale. Ove l’istituto previdenziale disconosca il rapporto di lavoro agricolo e disponga la cancellazione dagli elenchi, il provvedimento amministrativo di esclusione deve essere impugnato nel termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, convertito con modificazioni nella legge n. 83 del 1970: la prestazione non può essere riconosciuta in difetto di quella impugnazione. Il giudice del merito non può sostituire il proprio accertamento a quello amministrativo, né sopperire con la prova testimoniale all’omessa dimostrazione del presupposto. La valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito e il cattivo apprezzamento delle prove è denunciabile in cassazione solo come anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

Una lavoratrice conveniva in giudizio l’istituto previdenziale per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività di bracciante agricolo negli anni 2005 e 2006 e la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, con le conseguenti prestazioni assicurative. Il tribunale, respinta l’eccezione di decadenza, accertava il rapporto di lavoro e ordinava la reiscrizione. La corte d’appello, superata anch’essa l’eccezione, rigettava la domanda, ritenendo la prova testimoniale insufficiente a suffragare la tesi della ricorrente.

La lavoratrice ricorre per cassazione con due motivi, dolendosi dell’omessa valutazione di una sentenza penale di assoluzione e della violazione delle regole sull’onere probatorio. L’istituto non ha spiegato difese scritte.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. Il giudice di merito seleziona discrezionalmente le fonti di prova su cui fondare il proprio convincimento e il cattivo apprezzamento delle prove, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., è denunciabile solo in termini di anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il secondo motivo è infondato. La censura, senza aver riportato in ricorso il verbale ispettivo, mira a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del merito, non consentita in sede di legittimità.

La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli è presupposto per l’attribuzione della prestazione, che non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione nel termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970.

Nel caso concreto, la corte d’appello ha accertato che la ricorrente, in presenza del disconoscimento del rapporto da parte dell’istituto, non aveva dimostrato l’esistenza e lo svolgimento del rapporto di lavoro agricolo, presupposto necessario per la reiscrizione negli elenchi e per le conseguenti prestazioni, senza aver mai assolto ai corrispondenti obblighi contributivi.

La mancata predisposizione di difese scritte dell’istituto esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Il ricorso è rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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