Uso aziendale non assorbe superminimo ma è recedibile con disdetta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24477 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra un uso aziendale, il quale, quale fonte sociale, agisce sui singoli rapporti con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale e preclude al datore di avvalersi della facoltà di assorbimento del superminimo. L’uso aziendale non vincola sine die: è liberamente modificabile da fonti collettive sovraordinate anche in peius ed è recedibile unilateralmente dal datore, che deve manifestare la volontà di disdetta in termini chiari ed univoci, portandola a conoscenza della collettività interessata con modalità idonee. Il mero inadempimento degli obblighi derivanti dall’uso non equivale a recesso. La formazione dell’uso e l’idoneità del recesso costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che, accogliendo il ricorso del lavoratore nei confronti della società, aveva dichiarato non riassorbibile il superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, condannando la società a restituire le somme illegittimamente detratte dal febbraio 2018. I giudici di merito avevano ravvisato la formazione di un uso aziendale nella permanenza del superminimo per circa tredici anni, attraverso due modifiche del contratto collettivo applicato e i rinnovi della parte economica del 2007, 2009 e 2013, escludendo al contempo che il comportamento della società, che aveva assorbito il superminimo in occasione dell’accordo del 23.11.2017, potesse configurarsi come disdetta unilaterale dell’uso. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale in materia, richiamando le sentenze delle Sezioni Unite n. 3134/1994 e n. 3101/1995 e la successiva ricognizione di Cass. n. 1773/2000, avallata dalle Sezioni Unite n. 26107/2007: l’uso aziendale appartiene al novero delle fonti sociali, opera sul piano dei singoli rapporti con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale ed è liberamente modificabile dalle fonti collettive sovraordinate, anche in peius, ma non da un uso di segno contrario, giacché non può formarsi un uso da comportamenti qualificabili come inadempimento di obbligazioni preesistenti. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento espresso dalle pronunce del 2025 relative alla medesima società, secondo cui la naturale assorbibilità del superminimo può venire meno per effetto di un uso aziendale, senza che rilevi l’elemento volontaristico, essendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole.
La Corte ha ribadito che l’uso aziendale non modifica negozialmente la clausola individuale né muta in astratto la natura originariamente assorbibile del superminimo, ma introduce una regola eteronoma e collettiva di miglior favore che, per il periodo della sua efficacia, impedisce al datore di esercitare la facoltà di assorbimento nei confronti della platea di riferimento. Ha quindi escluso che l’accertamento dell’esistenza dell’uso aziendale possa essere censurato in sede di legittimità con la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Quanto alla recedibilità, la Corte ha affermato che l’uso aziendale, come il contratto collettivo privo di termine, non può vincolare sine die le parti, essendo applicabile la regola generale del recesso unilaterale dai rapporti di durata a tempo indeterminato. La volontà datoriale di recedere deve però essere manifestata in termini chiari ed univoci, in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori, potendo risultare anche da comportamenti concludenti purché esprimano inequivocabilmente l’intenzione di porre fine per il futuro alla regola aziendale. Il mero inadempimento dell’obbligo assunto con l’uso non integra disdetta. Grava sul datore di lavoro che eccepisca la cessazione dell’uso l’onere di provare l’esistenza di una manifestazione idonea e la sua adeguata conoscibilità.
Il ricorso incidentale del lavoratore avverso la compensazione delle spese è stato rigettato: la Corte territoriale aveva esplicitato le ragioni della compensazione richiamando il contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito e la complessità delle questioni, situazioni idonee a integrare le ipotesi di assoluta eccezionalità considerate dalla Corte cost. n. 77 del 2018.
In conclusione, la Corte ha rigettato entrambi i ricorsi e ha compensato le spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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