Omessa pronuncia e autosufficienza del ricorso per cassazione: necessaria produzione degli atti processuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20648 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza di cui agli artt. 366, primo comma, n. 4), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorso per cassazione che non produca gli atti processuali e i documenti sui quali le censure si fondano, quali il ricorso in appello, essenziale per verificare l’effettiva riproposizione della domanda di condanna solidale. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito, non anche in relazione a istanze istruttorie, la cui omissione è denunciabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione. È altresì inammissibile l’istanza di integrazione del contraddittorio in sede di legittimità nei confronti di soggetti diversi dalla parte indicata nel ricorso, quando la sentenza impugnata sia già passata in giudicato per il decorso del termine semestrale di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c.

Il Fatto

Il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto solo in parte la sua domanda di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive, rigettando la domanda di condanna solidale dell’altra società committente, in applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Il ricorrente aveva inoltre chiesto di essere autorizzato alla notifica del ricorso ai soci della società datrice, ormai cancellata dal registro delle imprese, per integrare il contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’istanza di integrazione del contraddittorio, rilevando che i soci indicati erano soggetti diversi dalla parte indicata nel ricorso per cassazione e che, al momento dell’istanza, la sentenza impugnata era già passata in giudicato per il vano decorso del termine semestrale di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c., essendo stata notificata la sentenza il 15.7.2022 e non essendo stata impugnata entro il 15.1.2023. La Corte ha inoltre osservato che la notifica del ricorso alla società o ai suoi ex soci avrebbe avuto valenza di mera denuntiatio litis, atteso che i motivi di ricorso erano rivolti esclusivamente contro l’altra società committente.

Quanto ai motivi di ricorso, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per carenza dei requisiti di specificità e autosufficienza. In particolare, con riferimento al primo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna solidale, il ricorrente non aveva prodotto copia del ricorso in appello, atto essenziale per verificare se e in quali termini la domanda fosse stata riproposta in secondo grado. Analogamente, per il secondo motivo, relativo all’omesso esame del fatto della risoluzione del rapporto di lavoro e alla conseguente maturazione del TFR, il ricorrente non aveva prodotto gli atti e i documenti richiamati in narrativa.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. si configura solo per le domande di merito e non per le istanze istruttorie, la cui omissione è denunciabile esclusivamente come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., richiamando il consolidato indirizzo di legittimità. La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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