Contumace tardivo non ha diritto alla rimessione in termini (Cass. civ. Sez. II n. 2610 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte dichiarata contumace che si costituisce tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui esso si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni eventualmente già maturate. Non ha diritto alla rimessione in termini per il compimento di attività processuali o difensive che avrebbe potuto svolgere se si fosse costituita tempestivamente, ove non dimostri di non avere potuto conoscere, per causa a lei non imputabile, della pendenza del giudizio. Il provvedimento che nega la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. non implica attività decisoria e non è autonomamente impugnabile, se non sotto il limitato profilo della competenza. In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
Con sentenza il Tribunale di Catania accoglieva la domanda di rilascio di un appartamento proposta dagli attori nei confronti del ricorrente, qualificato come mero detentore del bene. La Corte di Appello di Catania rigettava il gravame e confermava la decisione di prime cure.
Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del diritto alla rimessione in termini; erronea ritenuta prova della proprietà nell’azione di rivendicazione; illegittimo riconoscimento del danno da occupazione senza titolo. Gli intimati non svolgevano attività difensiva. La causa era definita in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il collegio dà preliminarmente atto che, dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, non sussiste incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio che definisce il giudizio, poiché la proposta non ha funzione decisoria.
Il primo motivo è inammissibile. La censura di omesso esame di un fatto decisivo urta contro la doppia conforme. La contestazione del diniego di rimessione in termini è nuova, perché la questione non risulta riproposta in appello con specifico motivo di gravame. Nel merito, la Corte ribadisce che il contumace tardivo subisce le preclusioni maturate e non può ottenere la rimessione se non prova l’impossibilità incolpevole di conoscere il processo.
Quanto alla mancata sospensione, la censura è generica e comunque infondata: la decisione sui presupposti dell’art. 295 cod. proc. civ. non è soggetta a impugnazione autonoma, salvo il profilo della competenza, come confermato dai precedenti citati (Cass. Sez. 3 n. 399 del 2006, Cass. Sez. 3 n. 8374 del 1998, Cass. Sez. 6-2 n. 7710 del 2022). Nel caso concreto mancavano i presupposti, pendendo i due giudizi in gradi diversi.
Il secondo motivo è inammissibile: la Corte d’appello ha ritenuto provata la proprietà risalendo a un acquisto a titolo originario dal costruttore. Il ricorrente oppone una lettura alternativa delle prove, preclusa dalla doppia conforme. Il motivo non può risolversi in istanza di revisione del convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. Un. n. 24148 del 2013). La motivazione integra il minimo costituzionale.
Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022: il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e il pregiudizio subito, con prova anche per presunzioni, e il danno non provato nel preciso ammontare è liquidato equitativamente, se del caso con il parametro del canone locativo di mercato. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.