Accessio possessionis esclusa se manca la prova della pertinenzialità (Cass. civ. Sez. II n. 2609 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Chi intende avvalersi dell’accessione del possesso di cui all’art. 1146, secondo comma, cod. civ. per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell’usucapione deve fornire la prova di avere acquisito un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente a non domino, a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso. La natura pertinenziale dei beni non si presume e non discende dalla natura oggettiva del fondo, ma dall’uso concreto fattone dal proprietario del bene principale: la relativa valutazione costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue che l’art. 818, primo comma, cod. civ. non consente di ritenere trasferiti i beni pertinenziali quando la pertinenzialità non sia provata e i beni non siano stati ricompresi nell’atto di trasferimento.
Il Fatto
Una società proponeva domanda di usucapione ordinaria su alcune particelle catastali, assumendo di averne proseguito il possesso esclusivo già esercitato dal proprio dante causa a partire dagli anni Settanta e fino al conferimento d’azienda del 1999. I terreni erano utilizzati come deposito e area di movimentazione a servizio di un capannone industriale, del quale la società li qualificava come pertinenze.
Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda, escludendo la successione nel possesso e, in via subordinata, l’accessione. La Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava il rigetto, negando l’invocabilità dell’art. 818, primo comma, cod. civ. per mancata indicazione delle particelle nell’atto di conferimento. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, denunciavano la violazione dell’art. 818 cod. civ. e l’asserita violazione del giudicato interno formatosi sulla natura pertinenziale dei terreni e sull’usucapione maturata dal dante causa. La Corte esclude anzitutto il giudicato: non erano state proposte in primo grado autonome domande di accertamento dell’usucapione e della pertinenzialità, sicché entrambe le tematiche erano rimaste nel thema decidendum del giudizio di appello, con la riproposizione della domanda di usucapione.
Nel merito, la Corte rileva che la Corte d’Appello ha qualificato come meramente presunta la pertinenzialità dei terreni, dotati di autonoma identificazione catastale e non menzionati nell’atto di conferimento. Tale qualificazione non è desumibile dalla natura oggettiva dei fondi, dipendendo dall’uso concreto fattone dal proprietario del capannone; si tratta di giudizio di fatto, sintetico e implicito, non sindacabile in legittimità.
Negata la prova della pertinenzialità, l’esclusione dell’accessio possessionis è coerente con l’orientamento secondo cui chi invoca l’art. 1146, secondo comma, cod. civ. deve provare il titolo astrattamente idoneo alla traditio, essendo pacifico che i terreni non erano stati ricompresi nell’atto traslativo. La Corte richiama sul punto Cass. n. 22348/2011, Cass. n. 6353/2010, Cass. n. 3177/2006 e Cass. n. 2587/1988.
La mancanza di prova della pertinenzialità rende inapplicabile la giurisprudenza più recente che ammette l’accessione per i beni pertinenziali dei beni principali espressamente menzionati negli atti di trasferimento (Cass. n. 19940/2022, Cass. n. 18909/2012, Cass. n. 12475/2012, Cass. n. 20287/2008). Il terzo motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile, avendo la Corte d’Appello considerato la circostanza e ritenuto che l’atto di conferimento non richiamava i terreni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 818 c.c. – Regime delle pertinenze
- Art. 1146 c.c. – Successione nel possesso. Accessione del possesso
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata