La mancata contestazione non può fondare la qualificazione giuridica della proprietà del muro (Cass. civ. Sez. 2 n. 16448 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., ha ad oggetto esclusivamente circostanze di fatto e non può essere applicato alla risoluzione di questioni di diritto, quali l’accertamento della proprietà esclusiva o comune di un bene. La nullità della sentenza di primo grado, pronunciata per violazione del contraddittorio in danno di un litisconsorte necessario pretermesso, si comunica agli atti successivi dipendenti, compresa la consulenza tecnica d’ufficio, con la conseguenza che il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare gli atti compiuti in primo grado ovvero a non tenerne conto. I fatti allegati da una parte possono ritenersi pacifici, esonerando la stessa dall’onere probatorio, solo quando l’altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento ovvero li abbia contestati solo in parte.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’azione di rivendicazione proposta dal proprietario di un immobile per l’accertamento della proprietà esclusiva del muro di fabbrica confinante con il fondo del convenuto, nonché per la condanna alla restituzione e al ripristino di una finestra di luce illegittimamente chiusa.
Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza favorevole all’attore, successivamente dichiarata nulla dalla Corte d’appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria, comproprietaria del fondo confinante. Riassunta la causa, il Tribunale rigettava la domanda per il mancato assolvimento dell’onere della c.d. probatio diabolica. La Corte d’appello, con sentenza n. 1789/2023, confermava il rigetto con diversa motivazione, ritenendo pacifica la circostanza della realizzazione del muro a cavallo del confine catastale e applicando la disciplina dell’accessione. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, scrutinando congiuntamente il primo e il terzo motivo per la loro connessione, ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata “insuperabilmente lacunosa e contraddittoria”. In primo luogo, il giudice d’appello aveva posto a fondamento della decisione le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio poi annullato, senza considerare che il vizio della sentenza, determinato dalla mancata partecipazione del litisconsorte necessario, si era comunicato agli atti successivi dipendenti.
La Corte ha quindi ribadito che, in caso di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare tutti gli atti compiuti in primo grado o, in alternativa, a non tenerne conto, non potendo la consulenza tecnica essere utilizzata neppure come fonte di elementi indiziari.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha evidenziato la contraddittorietà dell’affermazione del giudice d’appello, che aveva prima riconosciuto la comproprietà del muro e subito dopo la proprietà esclusiva della metà ricadente nel fondo vicino. Tale conclusione, ha precisato la Cassazione, non poteva fondarsi sulla pretesa mancata contestazione della circostanza, atteso che il principio di non contestazione opera solo su circostanze di fatto e non si applica alla risoluzione di questioni di diritto.||DSML||>
La Corte ha infine enunciato il principio per cui i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici solo quando l’altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, ovvero si sia limitata a contestarne esplicitamente soltanto alcuni. Nella specie, il ricorrente aveva dimostrato di aver opposto argomenti contrari alla comunione del muro, sicché la circostanza non poteva ritenersi non contestata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto motivo.
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Nota della Redazione
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