Nullità swap non rilevabile d’ufficio se fatto nuovo in appello (Cass. civ. Sez. I n. 2714 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto per difetto di forma scritta è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizione che i relativi presupposti di fatto siano già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Ne consegue che è inammissibile la rilevazione officiosa fondata su un fatto nuovo, introdotto per la prima volta in appello, e consistente nella negazione dell’assunto inizialmente allegato. La parte che in primo grado ha prospettato l’esistenza di un contratto Interest Rate Swap redatto per iscritto e ne ha chiesto l’annullamento per vizio del consenso non può, in sede di gravame, sostenere che quel contratto non sia mai stato concluso nella forma scritta. L’onere della prova dell’esistenza del contratto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ricade sull’attore che ne ha allegato la stipulazione; l’art. 345 c.p.c. impedisce l’introduzione in appello di domande e fatti nuovi.

Il Fatto

La società aveva concluso con un intermediario un contratto di locazione finanziaria immobiliare e, poco dopo, un contratto di Interest Rate Swap multifase, identificato con un proprio specifico numero, per la gestione del rischio del tasso di interesse collegato al leasing. Deduceva che la sottoscrizione aveva comportato l’addebito di un importo rilevante e chiedeva l’annullamento del contratto per dolo e colpa imputabili alla banca, oltre alla restituzione delle somme prelevate; in via gradata, la risoluzione per inadempimento con risarcimento del danno.

Il Tribunale di Napoli dichiarava prescritta l’azione di annullamento e rigettava la domanda di risoluzione. La Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame e dichiarava la nullità del contratto di swap per difetto di forma scritta, rilevando d’ufficio il profilo di nullità diverso da quello originariamente prospettato. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, che contiene due censure distinte: la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere il giudice di merito operato la rilevazione officiosa della nullità per difetto del requisito formale, e il riparto dell’onere probatorio, per avere addossato all’intermediario la prova dell’esistenza del contratto.

Il Collegio richiama il principio per cui la nullità del contratto, oggetto di eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, purché i presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni (sul punto Cass. n. 4867/2024). Nel caso concreto, però, la società attrice aveva allegato ab initio l’esistenza di un contratto di swap regolarmente redatto per iscritto, individuato con un proprio numero, e ne aveva chiesto l’annullamento per vizio del consenso. Solo in appello aveva prospettato una ricostruzione fattuale completamente diversa: che quel contratto, sotto il profilo della forma, non fosse mai stato concluso.

Su questa base la Corte osserva che la doglianza dell’appellante introduceva un fatto nuovo, precluso dall’art. 345 c.p.c., e che l’onere di provare l’esistenza del contratto inizialmente allegato come scritto ricadeva, per la regola generale dell’art. 2697 c.c., sulla stessa attrice. La Corte richiama i principi espressi in materia bancaria da Cass. n. 16521/2024 e da Cass. n. 6480/2021, secondo cui la modulazione dell’onere probatorio in capo all’intermediario presuppone un’allegazione attorea di conclusione verbis tantum o per fatti concludenti, non già la contestazione di un contratto che l’attore ha descritto come scritto.

Il primo motivo è dunque accolto e il secondo, concernente la violazione dell’art. 1418 c.c., resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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