Rinuncia al ricorso per cassazione ed estinzione con condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 6935 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte e accettata dalle controparti costituite, determina l’estinzione del giudizio, senza bisogno di una pronuncia nel merito. L’estinzione non preclude al collegio di valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna della parte rinunciante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., qualora emerga l’abuso del processo. In tal caso, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato il rigetto delle sue domande concernenti la nullità di una fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e la disciplina delle clausole vessatorie, nonché l’inefficacia o annullabilità per vizi del consenso.
Nel corso del giudizio di legittimità, la società depositava rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dai legali delle controparti. La banca aveva proposto controricorso, mentre la società cessionaria del credito aveva depositato ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per effetto della rinuncia, rilevando la regolarità formale dell’atto e l’accettazione da parte dei controricorrenti. Ha altresì disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Pur in presenza dell’estinzione, il collegio ha ritenuto di applicare l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia si fonda sul rilievo che la rinuncia era intervenuta solo dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata, fondata sulla presunta improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della sentenza impugnata con l’attestazione della relazione di notifica.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso da Cass. n. 27947 del 2023 e da Cass. n. 5243 del 2024, secondo cui la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. può essere pronunciata anche in caso di estinzione del giudizio, quando emerga che la parte ha abusato del processo.
Da ultimo, il collegio ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione del giudizio e non di pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, non ricorrendo i relativi presupposti processuali.
Nota della Redazione
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