Omesso esame di documenti e decisività: inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 16804 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. o l’omesso esame di documenti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., qualora la parte ricorrente non indichi in modo specifico il fatto storico controverso che quei documenti sarebbero stati idonei a provare, dimostrando la decisività della loro mancata valutazione. La decisività, che costituisce requisito essenziale di ammissibilità del vizio di motivazione, deve essere apprezzata in relazione al thema decidendum, dovendo il documento essere potenzialmente idoneo a determinare una decisione diversa da quella adottata.
Il Fatto
La società ricorrente, quale cessionaria di un credito, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento di interessi moratori su fatture insolute. Il Ministero proponeva opposizione, contestando l’esistenza del credito e la corretta trasmissione delle fatture alla pubblica amministrazione.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ma il Tribunale, in sede di appello, accoglieva il gravame del Ministero. Avverso la sentenza della corte territoriale, la società proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente lamentava la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di documenti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice di appello non aveva considerato prove decisive, quali fatture e mandati di pagamento, che avrebbero dimostrato la ricezione delle fatture da parte dell’Amministrazione e, di conseguenza, la decorrenza della mora.
La Corte ha preliminarmente riprodotto la motivazione del giudice di appello, il quale aveva fondato il rigetto della domanda sulla mancata prova, da parte della creditrice, del momento di ricezione delle fatture, necessario per l’integrazione della mora. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto tardiva la produzione documentale effettuata solo nel giudizio di gravame, ai sensi dell’art. 345, secondo comma, c.p.c.
Nel valutare il motivo di ricorso, la Suprema Corte ha rilevato come la società ricorrente non avesse specificamente indicato in che modo i documenti richiamati fossero idonei a provare il fatto della ricezione delle fatture. La censura è stata pertanto ritenuta carente sotto il profilo della decisività, requisito indefettibile per l’ammissibilità del vizio di motivazione. La mancata dimostrazione della potenziale influenza del documento sul contenuto della decisione rende inammissibile la doglianza.
Infine, la Corte ha precisato che il motivo non attingeva la valutazione del Tribunale circa l’irritualità della produzione documentale in appello, la quale, non essendo stata oggetto di impugnazione, era ormai coperta da giudicato interno e non esaminabile in sede di legittimità.
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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