La rivalutazione istruttoria della volontà fideiussoria non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 11195 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. avverso una sentenza d’appello che confermi integralmente quella di primo grado, qualora la parte ricorrente non assolva l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono diverse. È altresì inammissibile, perché involgente una rivalutazione delle risultanze istruttorie, la censura che, pur denunciando formalmente la violazione degli artt. 1937 e 1939 cod. civ., miri a contestare la ricostruzione della volontà del fideiussore operata dal giudice di merito, trattandosi di indagine di fatto a quest’ultimo riservata.
Il Fatto
La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore per il mancato rimborso di un mutuo concesso alla società di cui questi era socio e amministratore. L’opponente aveva contestato la riferibilità della garanzia al mutuo, deducendo che la fideiussione era anteriore alla stipula del contratto e che era stata rilasciata per un mutuo ipotecario e non fondiario, eccependo altresì la nullità del mutuo per mancata erogazione delle somme e la liberazione in seguito a una lettera di remissione del debito. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato in via pregiudiziale l’istanza di riunione del ricorso con altro giudizio pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto una sentenza diversa. Ha escluso la riunione ex art. 274 cod. proc. civ., poiché, pur vertendo le cause su identiche questioni di diritto, essa non avrebbe perseguito finalità di economia processuale.
Quanto al primo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, la S.C. ne ha dichiarato l’inammissibilità per effetto della c.d. “doppia conforme”. Il ricorrente, infatti, non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che erano diverse, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo, che denunciava la violazione degli artt. 1937, 1939 e 1418 cod. civ., è stato parimenti ritenuto inammissibile. La Corte ha rilevato che, nonostante la formale denuncia di vizi di violazione di legge, la censura mirava a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, per ritenere provata l’inefficacia della fideiussione in ragione della dedotta non corrispondenza tra l’oggetto della garanzia e il mutuo poi stipulato. La ricostruzione della volontà dei contraenti, in quanto operazione che si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere rivalutata in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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