Telelaser e segnaletica fissa: legittimo l’accertamento della velocità (Cass. civ. Sez. II n. 2857 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace è ammissibile l’uso della PEC per l’invio degli atti di costituzione della P.A., trattandosi di ipotesi speciale in deroga al principio generale che considera irrituale il deposito non effettuato di persona; l’eventuale inosservanza formale è comunque sanata ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. se l’atto raggiunge lo scopo. Il termine per il deposito della documentazione relativa all’accertamento non è perentorio ai sensi dell’art. 7, comma 7, d. lgs. n. 150/2011. La presegnalazione della postazione mobile di rilevamento della velocità è adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, fissa o mobile che sia, senza che rilevi il tipo di postazione. La certificazione di taratura rilasciata entro l’anno dall’accertamento soddisfa l’esigenza di verifiche periodiche di funzionalità richiesta dalla Corte costituzionale n. 113/2015.

Il Fatto

Un automobilista impugnava il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale per aver superato di oltre 60 km/h il limite di velocità, rilevato mediante Telelaser. Contestava l’assenza di segnaletica mobile, la mancata indicazione degli estremi di omologazione e l’assenza di riferimenti alla taratura e alle verifiche periodiche dell’apparecchio. Il Giudice di pace rigettava il ricorso; il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1187/2020, confermava la decisione, ravvisando la correttezza della presegnalazione con segnaletica permanente e la regolarità delle certificazioni prodotte dalla Prefettura.

Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi, deducendo vizi processuali relativi alla costituzione della P.A. a mezzo PEC, alla tardività della documentazione e all’omessa pronuncia, oltre a censure sostanziali su omologazione, taratura e segnaletica.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha anzitutto affrontato i primi due motivi, esaminati congiuntamente. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l’uso della PEC per l’invio degli atti di costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali — insieme al giudizio di cassazione e a quello tributario — in deroga al principio generale che considera irrituale il deposito non effettuato di persona (Sezioni Unite n. 5160/2009; Sez. II n. 14281/2023). Da ciò deriva l’operatività della sanatoria del vizio ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., atteso che l’inosservanza della prescrizione formale è irrilevante quando l’atto raggiunge ugualmente lo scopo.

Quanto alla dedotta tardività della documentazione, la Corte ha precisato che l’art. 7, comma 7, d. lgs. n. 150/2011 non prevede la perentorietà del termine per il deposito degli atti relativi all’accertamento e alla contestazione della violazione, con la conseguenza che la documentazione trasmessa dalla Prefettura era pienamente utilizzabile (Cass. n. 15887/2019 e Cass. n. 14266/2021).

Nel respingere il terzo motivo, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva verificato la sussistenza delle due autorizzazioni ministeriali e che le certificazioni comprovavano la corretta taratura e il regolare funzionamento dell’apparecchio. Il ricorrente non aveva dimostrato che le autorizzazioni non si riferissero anche all’omologazione, già accertata dal giudice di pace.

Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il certificato di taratura, rilasciato il 27 gennaio 2017, era entro l’anno rispetto all’accertamento dell’11 agosto 2017, così rispettando l’esigenza di verifiche periodiche individuata dalla Corte costituzionale n. 113/2015.

Sul quinto motivo, la Corte ha ribadito che nessuna disposizione impone l’obbligatoria apposizione di cartelli mobili per preannunciare la postazione di rilevamento: la funzione di avviso è assicurata da qualsiasi cartello, fisso o mobile, indipendentemente dal tipo di postazione (Cass. n. 30207/2019). Infondati anche gli ultimi due motivi, non ravvisandosi omessa pronuncia né scostamento ingiustificato dai parametri forensi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

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