Ricorso tardivo e improcedibile se manca il deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 2852 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., decorrente dalla notifica della sentenza che la parte assume avvenuta, è tardivo e inammissibile. Tuttavia, quando colui che allega la notifica della sentenza non ottempera all’onere, previsto a pena di improcedibilità, di depositare la relata di notificazione nel termine dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., il ricorso è improcedibile. La condizione di procedibilità non è integrata aliunde se non risulta che la relata sia nella disponibilità del giudice, anche per produzione della controparte. Il riscontro dell’improcedibilità prevale su quello dell’inammissibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda dell’istituto venditore, aveva dichiarato la risoluzione di un contratto di vendita con patto di riservato dominio di un fondo agricolo e aveva condannato la compratrice, inadempiente, al rilascio del fondo. La convenuta era rimasta contumace in primo grado.
La Corte d’appello di Roma respinse l’impugnazione, rigettando in particolare il motivo con cui si denunciava la mancata rilevazione della nullità della notifica della citazione introduttiva e l’omessa pronuncia ex art. 291, terzo comma, cod. proc. civ. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’istituto ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la sentenza d’appello per violazione degli artt. 160 e 291 cod. proc. civ.: la notifica della citazione era stata eseguita presso la precedente residenza, il giudice aveva concesso più termini per la rinnovazione e la notifica rinnovata era intervenuta oltre il termine assegnato, senza che fosse ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
La Corte non esamina il merito del motivo, perché rileva un duplice e preliminare ostacolo processuale. La stessa ricorrente aveva allegato che la sentenza impugnata le era stata notificata il giorno della pubblicazione, il 18 maggio 2022. Il ricorso, notificato il 19 dicembre 2022, risulta quindi proposto come se il diritto di impugnazione fosse esercitabile entro il termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ., anziché entro il termine breve di sessanta giorni degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., applicabile proprio in ragione di quella allegazione. Sotto questo profilo il ricorso è tardivo e, come tale, inammissibile.
Sotto altro profilo, alla dedotta notifica del 18 maggio 2022 non ha fatto seguito il deposito della relata di notificazione nel termine dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.. Tra gli atti depositati con il ricorso o nei venti giorni successivi figura solo la comunicazione di cancelleria, senza che ricorra alcuna delle ipotesi in cui la legge fa decorrere da essa il termine breve, come precisato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022.
La Corte esclude che la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta aliunde: non risulta che la relata sia nella disponibilità del giudice, eventualmente per produzione della controricorrente (Sezioni Unite n. 10648 del 2017; Sez. VI n. 15832 del 2021; Sezioni Unite n. 21349 del 2022).
Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso, che precede quella di inammissibilità, secondo il consolidato insegnamento richiamato (Sezioni Unite n. 9005 del 2009; n. 1295 del 2018; n. 1389 del 2021). La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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