Sanzioni Consob, il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate e la procedura di retard (Cass. civ. Sez. 2 n. 18828 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi di mercato, la facoltà dell’emittente di ritardare la comunicazione al pubblico di un’informazione privilegiata, ai sensi dell’art. 17, par. 4, reg. UE n. 596/2014, è subordinata al ricorrere di tutte le condizioni ivi indicate, tra cui quella che il ritardo non abbia l’effetto di fuorviare il pubblico. Tale verifica è condotta con accertamento ex ante, ma la natura privilegiata dell’informazione può essere confermata anche da una verifica ex post della sua effettiva influenza sui prezzi. La violazione del diritto al contraddittorio nel procedimento sanzionatorio Consob determina l’invalidità del provvedimento soltanto se la parte deduca e dimostri una lesione concreta ed effettiva del proprio diritto di difesa.
Il Fatto
La società, nel 2020, era stata sanzionata dalla Consob per violazioni concernenti l’utilizzo della procedura di ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate, in relazione a un progetto strategico alternativo al business plan già annunciato al mercato, nonché per l’omissione di adempimenti formali previsti dalla normativa MAR. Il provvedimento sanzionatorio era stato confermato dalla Corte d’appello di Torino, che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i primi due motivi congiuntamente, rigettandoli. Quanto alla dedotta lesione del contraddittorio, il Collegio ha ribadito che la doglianza presuppone la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa, specificamente conculcato nel procedimento, e non una sua violazione meramente astratta. In ogni caso, la ricorrente non aveva dimostrato di essersi avvalsa della facoltà di rimessione in termini per formulare motivi aggiunti, una volta ottenuto l’accesso ai documenti.
Con riferimento alla prima procedura di ritardo, la Corte ha precisato che l’art. 17, par. 4, reg. UE n. 596/2014 subordina la legittimità del ritardo alla sussistenza di tutte le condizioni ivi previste, ivi inclusa quella che il ritardo non debba avere l’effetto di fuorviare il pubblico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’informazione è privilegiata quando è dotata del carattere della significatività, da valutarsi sia sotto il profilo oggettivo (impatto sui prezzi), sia sotto quello soggettivo (probabile incidenza sulle scelte dell’investitore ragionevole). L’accertamento in concreto di questi elementi, essendo un tipico giudizio di merito, non può essere riesaminato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, a meno che non si verta in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva correttamente valorizzato che il silenzio sulla trattativa era fuorviante, in quanto contraddiceva una coeva comunicazione sul rilancio della medesima divisione oggetto del progetto di dismissione.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nella parte in cui la ricorrente, in maniera apodittica, aveva equiparato l’art. 4 reg. UE n. 1055/2016 (concernente le formalità per il ritardo) al reg. UE n. 347/2016 (che stabilisce il formato degli elenchi delle persone aventi accesso alle informazioni). Tale equiparazione è erronea, poiché le due discipline riguardano tematiche differenti. La motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto non censurate le violazioni formali, è stata giudicata esistente e non apparente, superando il c.d. minimo costituzionale.
Il quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 18 reg. UE n. 596/2014 in materia di insider list, è stato infine dichiarato inammissibile, poiché la società si era limitata a reiterare le difese già svolte nel merito senza evidenziare alcun problema interpretativo o di sussunzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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