Responsabilità del conducente per il formulario di identificazione dei rifiuti (Cass. civ. Sez. 2 n. 15605 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto di rifiuti non pericolosi, l’obbligo di compilare e sottoscrivere il formulario di identificazione di cui all’art. 193 d.lgs. n. 152/2006 grava non solo sull’impresa che esercita professionalmente il trasporto, ma anche sul conducente del veicolo che esegue materialmente il trasporto, il quale è pertanto soggetto passivo della sanzione amministrativa prevista dall’art. 258, quarto comma, d.lgs. n. 152/2006 per l’ipotesi di formulario con dati incompleti o inesatti. Il fondamento della punibilità del concorso di persone nell’illecito amministrativo risiede nella stessa previsione dell’art. 193, quale suo intrinseco elemento costitutivo, e non nell’art. 5 legge n. 689/1981. La distinzione tra trasportatore e conducente, operata dalla disciplina, attiene alla descrizione della fattispecie, ma non esclude la responsabilità di chi, materialmente, cooperi alla commissione dell’illecito.
Il Fatto
Un conducente era stato sottoposto a controllo dalla Polizia stradale mentre trasportava rifiuti speciali non pericolosi, risultando munito di un formulario di identificazione contenente dati incompleti o inesatti, inidonei a ricostruire le informazioni dovute per legge. La Città metropolitana di Firenze aveva quindi emesso nei suoi confronti un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 258, quarto comma, d.lgs. n. 152/2006.
Il Tribunale di Firenze accoglieva l’opposizione del conducente, ritenendo che i soggetti passivi della sanzione fossero esclusivamente gli enti e le imprese che effettuano il trasporto, non già il mero trasportatore-conducente. La Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza, escludendo che il singolo conducente, privo di qualifiche professionali e di stabilità, potesse essere ricompreso tra i soggetti responsabili. La Città metropolitana ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria difensiva depositata dall’intimato in prossimità dell’udienza, essendo questi rimasto contumace e non avendo depositato controricorso. In assenza di controricorso, ha osservato la Corte, la parte intimata non può presentare memorie, in applicazione del principio già affermato da Cass. Sez. 1, n. 27140 del 2017.
Nel merito, la Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento. L’art. 193 d.lgs. n. 152/2006 impone che i quattro esemplari del formulario di trasporto siano sottoscritti dal detentore o produttore e dal trasportatore. L’art. 258, quarto comma, nella formulazione vigente, sanziona con la sanzione amministrativa “chiunque” effettui un trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero vi indichi dati incompleti o inesatti. Il meccanismo normativo realizza un sistema di assunzione di responsabilità diretto e concorrente di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto.
La Corte ha quindi richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui l’omissione dell’obbligo di compilare e sottoscrivere il formulario integra la condotta tipica dell’illecito per il produttore e per il trasportatore, essendo applicabile il concorso di persone di cui all’art. 5 legge n. 689/1981 (Cass. Sez. 2, n. 34031 del 2019; Cass. Sez. 2, n. 13580 del 2022) e che la sottoscrizione del formulario è funzionale ad assicurare la piena tracciabilità e responsabilizzazione dei soggetti coinvolti (Cass. Sez. 2, n. 12208 del 2022).
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse fatto corretta applicazione di tali principi. L’avere distinto tra il trasportatore, individuato nell’ente o impresa che svolge professionalmente l’attività, e il conducente che materialmente esegue il trasporto, non esclude che quest’ultimo, firmando il formulario e assumendone l’onere, sia soggetto agli obblighi e alle responsabilità previste dalla norma. Il riferimento alla professionalità o alla stabilità del rapporto non è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata, che punisce chiunque ponga in essere la condotta descritta. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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