Sanatoria della notifica al solo sindaco quale coobbligato solidale del Comune (Cass. civ. Sez. 2 n. 1087 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa; l’errore sulla liceità della condotta rileva solo quando sia inevitabile, ossia incolpevole, non suscettibile di essere impedito con l’ordinaria diligenza, gravando sull’opponente l’onere di provare gli elementi positivi della buona fede. La notifica del verbale di accertamento al soggetto che rivesta la duplice qualità di trasgressore e di legale rappresentante dell’ente obbligato in solido è idonea a fondare l’ordinanza-ingiunzione nei confronti dell’ente stesso, senza necessità di un doppio esemplare, quando l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo della conoscenza legale e non vi sia stata lesione del diritto di difesa, con conseguente sanatoria ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. In materia di termine di contestazione di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981, il dies a quo non coincide con l’acquisizione materiale del fatto ma con il momento in cui l’autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per la verifica della violazione.
Il Fatto
La Regione Lazio irrogava al Comune di Civitavecchia cinque ordinanze-ingiunzioni per violazione dell’art. 133, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, per il superamento dei limiti di legge negli scarichi del depuratore comunale, con sanzione di € 15.000,00 ciascuna. Il Comune proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, che la rigettava. La Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame, ritenendo, tra l’altro, che la notifica dei verbali al solo sindaco equivalesse alla notifica all’ente e che non fosse maturato il termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata si era conformata al costante principio secondo cui, in materia di illecito amministrativo, è sufficiente la colpa semplice per integrare l’elemento soggettivo, e l’errore sulla liceità della condotta è scusabile solo se inevitabile. Il giudice di merito aveva adeguatamente motivato sul difetto di diligenza del Comune, rilevando che lo sversamento di sostanze nocive da parte di terzi era evento prevedibile, tanto più che il depuratore era già stato interessato da episodi identici, e che il Comune non aveva conferito la gestione del servizio idrico all’ATO secondo le prescrizioni di legge, integrando così una colpa in eligendo.
Quanto al terzo motivo, concernente la notifica dei verbali, la Corte ha ritenuto la censura infondata. Ha ribadito che la legge n. 689/1981 impone la notifica distinta al trasgressore e all’obbligato solidale, ma che tale adempimento è superfluo quando la contestazione abbia come destinataria una sola persona fisica considerata nella duplice qualità di trasgressore e di rappresentante del soggetto giuridico coobbligato. In tal caso, la coincidenza tra persona fisica e persona giuridica rappresentata giustifica la sanatoria della mancata notifica all’ente, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., ove l’atto abbia raggiunto lo scopo della conoscenza legale. Nel caso di specie, la rituale convocazione del Comune e la sua partecipazione al procedimento dimostravano l’assenza di lesione del diritto di difesa e il raggiungimento dello scopo dell’atto.
In relazione al quarto e quinto motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 28210 del 2019, secondo cui il termine di novanta giorni per la notifica decorre dal momento in cui l’autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per l’accertamento, e non dalla materiale acquisizione del fatto. La valutazione del giudice di merito sulla ragionevolezza del tempo trascorso non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto necessaria una fase di apprezzamento delle risultanze analitiche.
La Corte ha infine disatteso il sesto e il settimo motivo, confermando che l’ordinanza-ingiunzione non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente quella succinta, purché dia conto dell’avvenuto esame delle difese, anche per relationem al verbale. Ha inoltre accertato che l’avviso del giorno e del luogo delle analisi era stato regolarmente dato. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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