Sospensione daziaria aeronautica: la dichiarazione del venditore non basta senza il certificato (Cass. civ. Sez. V n. 2918 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del venditore prevista, in alternativa al certificato di aeronavigabilità, dall’art. 2, par. 1, cpv., reg. CE n. 1147 del 2002, per le merci destinate ad essere inserite o utilizzate negli aeromobili civili, è idonea a giustificare la sospensione dai dazi autonomi solo se menziona gli elementi identificativi del certificato stesso. Tale menzione costituisce requisito sostanziale indefettibile della dichiarazione, perché rende possibile e verificabile il collegamento della merce a un singolo aeromobile, individuato a priori come idoneo e abilitato alla navigazione. Il modello allegato al regolamento non è testualmente vincolante, ma conferma che la dichiarazione deve richiamare il certificato di aeronavigabilità. La linea di continuità è confermata dall’art. 2 reg. UE n. 581 del 2018, che esige la messa a disposizione di un certificato di riammissione in servizio o di un certificato equivalente elencato in atti esecutivi della Commissione.
Il Fatto
La società contribuente progetta e produce manufatti in materiale composito destinati alla costruzione e manutenzione di aeromobili. In relazione a quaranta dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica presentate tra il 1° giugno 2016 e il 17 febbraio 2017, aveva invocato la sospensione daziaria sull’importazione di materiali da inserire negli aeromobili civili, indicando nella casella 36 del DAU il codice 119.
All’atto dell’importazione non era stata allegata la copia originale del certificato di idoneità alla navigazione, ma il solo certificato di approvazione ENAC attestante il rinnovo della certificazione di impresa produttrice. L’Ufficio doganale procedeva a revisione dell’accertamento e notificava avviso di rettifica, con recupero di maggiori dazi e IVA, e atto di irrogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 303, comma 3, lett. b), T.U.L.D.. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale, in riforma, rigettava l’appello della contribuente. Quest’ultima propone ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza di appello per aver ritenuto indispensabile il certificato di aeronavigabilità. La Corte lo dichiara inammissibile e comunque infondato: la decisione impugnata non esclude l’idoneità sostitutiva della dichiarazione del venditore, ma rileva che quella concretamente apposta sulle fatture non era equipollente, perché non consentiva di individuare all’atto dell’importazione l’aeromobile di destinazione.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2, par. 1, cpv., reg. CE n. 1147 del 2002 subordinava la sospensione, in mancanza della copia originale del certificato, all’inserimento di una dichiarazione firmata dal venditore, redatta sulla fattura o su documento allegato. Il modello di cui al paragrafo A dell’allegato richiedeva la menzione dei certificati di idoneità rilasciati dalla società autorizzata. Pur trattandosi di semplice modello, non testualmente vincolante, ne emergeva che la dichiarazione doveva espressamente richiamare il certificato di aeronavigabilità.
Tale certificato non è astratto, ma riferito a un singolo aeromobile, come si desume dall’art. 31 della convenzione ICAO del 7 dicembre 1944, dalla parte 21 del reg. UE n. 748 del 2012, dagli allegati del reg. UE n. 1321 del 2014 e dall’art. 764 cod. nav., che collega l’idoneità alla navigazione al certificato di navigabilità. Da qui il principio di diritto: la dichiarazione del venditore, per essere equipollente, deve necessariamente menzionare gli elementi identificativi del certificato, così da rendere possibile e verificabile il collegamento della merce a un aeromobile chiaramente individuato.
La Corte esclude il rilievo di regimi alternativi, come quello della destinazione finale, richiamando Cass. n. 19979 del 2019: la menzione degli elementi identificativi del certificato è funzionalmente necessaria alla semplificazione consistente nell’esonero dal controllo della destinazione specifica.
Il secondo motivo, sul legittimo affidamento ex art. 119 del codice doganale, è infondato: secondo Cass. n. 34067 del 2019, il comportamento meramente passivo dell’amministrazione e il decorso del tempo non integrano l’esimente, occorrendo un profilo attivo dell’autorità. Il terzo motivo sull’IVA è inammissibile, perché difetta il requisito della registrazione delle operazioni nell’anno precedente (Cass. n. 34260 del 2019). Il quarto motivo è infondato: le sanzioni possono essere irrogate con atto separato purché contestuale all’avviso (Cass. n. 30398 del 2021). I motivi quinto, sesto e settimo, sulla motivazione e sulla proporzionalità delle sanzioni, sono inammissibili o infondati, ravvisandosi nella sentenza impugnata un’implicita pronuncia di rigetto. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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