Il finanziamento infruttifero tra soci è soggetto a imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 15031 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestito infruttifero di danaro, difettando del requisito del corrispettivo, non integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Ne consegue l’inapplicabilità del principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro e la debenza di quest’ultima in misura proporzionale. La tassazione proporzionale è legittima per enunciazione del finanziamento nella delibera assembleare, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986. La sanzione applicata per l’omessa registrazione dell’atto enunciato ha natura di sanzione per imposta principale e non complementare, con conseguente applicabilità dell’art. 69 TUR.

Il Fatto

Una società controllante aveva sottoscritto un finanziamento infruttifero a favore della controllata, il cui importo era stato enunciato nella delibera assembleare della società finanziata, depositata per la registrazione in data 1/10/2018. L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’atto enunciato dovesse essere assoggettato a propria autonoma tassazione, aveva liquidato l’imposta di registro in misura proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al TUR.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso delle società. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza n. 1041/2021, aveva parzialmente riformato la decisione, dichiarando dovuta l’imposta di registro proporzionale ma annullando la sanzione, ritenuta non applicabile perché il tributo avrebbe avuto natura complementare. Avverso tale sentenza le società hanno proposto ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale limitatamente al capo relativo alla sanzione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo di ricorso le società avevano dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, nonché la violazione dell’art. 20 TUR per aver il giudice di appello assoggettato l’atto negoziale a un regime fiscale difforme dalla sua natura intrinseca. La Corte di Cassazione ha rigettato la censura, richiamando il consolidato orientamento per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., restando esclusa ogni rilevanza del mero difetto di sufficienza argomentativa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata conteneva un’adeguata esposizione delle ragioni della decisione, fondata sulla qualificazione del finanziamento come mutuo senza interessi, con analisi coerente degli elementi testuali dell’atto.

Con il secondo motivo le società avevano invocato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro di cui all’art. 40 TUR, sostenendo che il finanziamento, anche se infruttifero, costituirebbe prestazione di servizi ex art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972. La Corte ha escluso tale tesi, osservando che la norma IVA richiede, per la configurabilità della prestazione di servizi, la presenza di un corrispettivo, che costituisce al contempo il presupposto oggettivo e la base imponibile dell’imposta. Il finanziamento infruttifero, non prevedendo alcun compenso per il finanziatore, è estraneo al campo di applicazione dell’IVA. Ne deriva l’inapplicabilità del principio di alternatività e la legittimità della tassazione proporzionale di registro del 3%, per effetto dell’enunciazione dell’atto nella delibera assembleare ai sensi dell’art. 22 TUR.

La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Il giudice di appello aveva errato nel sussumere il tributo nella categoria dell’imposta complementare, con conseguente disapplicazione della sanzione. Nella specie, l’imposta non derivava da una riqualificazione dell’atto ai sensi dell’art. 20 TUR, ma dall’omessa autonoma registrazione di una disposizione enunciata in un atto soggetto a registrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, TUR. Trattandosi di imposta principale, la sanzione prevista dall’art. 69, comma 1, TUR era dovuta. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario delle contribuenti, condannandole alla rifusione delle spese dei tre gradi di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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