Onere di provare la tempestività del ricorso tributario e rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità (Cass. civ. Sez. V n. 20627 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rispetto del termine di decadenza di sessanta giorni previsto per la proposizione del ricorso tributario costituisce condizione dell’azione di impugnazione. Grava pertanto sul ricorrente l’onere di provare la tempestività della notifica del ricorso, onere che è soddisfatto mediante la produzione della documentazione dimostrativa della data di notificazione dell’atto impugnato. L’inammissibilità del ricorso per il mancato deposito di tale documentazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche quando la parte resistente si sia costituita senza eccepirla: la parte resistente, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, è tenuta a proporre le sole eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, restando invece riservato al giudice il potere-dovere di controllare l’esistenza delle cause di inammissibilità.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria, condividendo le conclusioni di un processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, notificava alla società contribuente un avviso di accertamento avente ad oggetto, ai fini Ires, Iva e Irap, il maggior reddito ritenuto percepito con riferimento a un determinato anno d’imposta. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che riteneva tardiva la proposizione del ricorso e dichiarava l’impugnazione inammissibile.

La contribuente proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale confermava la pronuncia di primo grado, ravvisando tanto il difetto di prova della tempestiva notifica quanto l’assenza di specifici motivi di contestazione nell’atto di gravame. La società ha quindi introdotto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha censurato la declaratoria di inammissibilità, sostenendo che la tempestività della notifica risultasse provata per equipollenza dalle controdeduzioni dell’Ufficio, atti pubblici fidefacenti; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il nodo giuridico affrontato dalla Corte riguarda il riparto dell’onere probatorio in relazione alla tempestività del ricorso tributario e i limiti del rilievo officioso dell’inammissibilità. La ricorrente sosteneva che la mancata contestazione della data di notifica da parte dell’Ufficio, nelle controdeduzioni depositate nei due gradi di merito, valesse a dimostrare per equipollenza il rispetto del termine, rendendo superfluo il deposito della ricevuta presso la segreteria della Commissione.

La Corte muove dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fissa il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell’atto impugnato. Il rispetto di tale termine è condizione dell’azione: secondo i principi generali in materia di azioni sottoposte a termini di decadenza, l’onere di provare la tempestività grava sul ricorrente ed è soddisfatto con la produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica (viene richiamata Cass. sez. V, 12.9.2024, n. 24518).

Il percorso argomentativo si completa con il richiamo all’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione applicabile ratione temporis, che impone al ricorrente il deposito dell’originale del ricorso notificato o della copia con la ricevuta di deposito o di spedizione, e che sancisce espressamente che l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce. L’art. 23, comma terzo, disciplina poi la costituzione della resistente, vincolandola a proporre le sole eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Da tali norme la Corte desume che la rilevabilità d’ufficio assolve una funzione di interesse pubblico e impone al giudice di verificare ex actis la tempestività del ricorso. Il silenzio della resistente sul vizio non assume alcun rilievo, perché la stessa è tenuta a eccepire soltanto ciò che esula dal potere officioso del giudice. Residua in capo a quest’ultimo il potere-dovere di controllare l’inesistenza di cause di inammissibilità e, dunque, la tempestività della notifica come provata dalla parte.

Il primo motivo è stato pertanto dichiarato infondato e respinto, con assorbimento del secondo. La Corte ha condannato la società soccombente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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