Riqualificazione d’ufficio domanda ex art 1669 cod civ gravi difetti opera (Cass. civ. Sez. II n. 3011 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento e anche in appello, interpretare e qualificare giuridicamente la domanda senza essere condizionato dalla formula adottata dalla parte, purché non mutino i fatti costitutivi della pretesa. Salva l’ipotesi del giudicato, il giudice d’appello non incorre nel vizio di extrapetizione dando alla domanda una qualificazione diversa da quella del primo grado, con l’unico limite dell’immodificabilità dell’effetto giuridico perseguito. La diversa qualificazione del titolo da contrattuale a extracontrattuale non integra di per sé inammissibile mutatio libelli quando i fatti allegati coincidano o siano in rapporto di continenza con quelli della nuova fattispecie. In tema di appalto, ove siano dedotti gravi difetti della costruzione incidenti sugli elementi essenziali dell’opera, il giudice è tenuto, se le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda ex art. 1669 cod. civ. I gravi difetti rilevano anche se non impediscono totalmente l’uso del bene, comprese infiltrazioni, umidità e vizi di elementi accessori che ne pregiudichino la funzionalità nel tempo.
Il Fatto
Gli acquirenti di un appartamento in condominio di nuova realizzazione convenivano avanti al Tribunale la società venditrice-costruttrice, lamentando vizi manifestatisi dopo l’acquisto. Chiedevano, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ., la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno.
Il Tribunale riconosceva la responsabilità della società e disponeva la riduzione del prezzo. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, escludeva alcune voci di danno e riqualificava la domanda come risarcitoria ex art. 1669 cod. civ., confermando l’importo necessario all’eliminazione dei vizi. La società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati unitariamente, investono la qualificazione della domanda e l’asserita violazione del giudicato. La Corte ribadisce che il potere di riqualificazione spetta al giudice di merito in ogni fase e non è condizionato dalla formula usata dalla parte, purché siano rispettati i fatti costitutivi allegati. Il giudice d’appello, salva l’ipotesi del giudicato, può dare alla domanda una qualificazione diversa senza incorrere in extrapetizione.
Quanto alla fattispecie, la Corte osserva che la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. non impedisce di rinvenire elementi della fattispecie nella responsabilità contrattuale per vizi dell’opera. Non sussistono ostacoli alla riqualificazione della domanda risarcitoria contrattuale come domanda ex art. 1669 cod. civ., nel rispetto degli elementi di fatto allegati. In tema di appalto, del resto, sussiste la concorrenza delle garanzie degli artt. 1667 e 1669 cod. civ., sicché il giudice è tenuto a qualificare la domanda in termini risarcitori quando i difetti incidano sugli elementi essenziali dell’opera.
Nel caso concreto la domanda era stata proposta anche ex art. 1669 cod. civ. nel ricorso introduttivo, con allegazione dei fatti giustificativi, e riproposta in appello. Non si pone questione di violazione del giudicato, poiché era stata la stessa società appellante a contestare la qualificazione del Tribunale, devolvendo la questione al giudice d’appello. La sentenza, riconoscendo l’importo necessario a eliminare i vizi, è rimasta nei limiti della domanda, senza mutare causa petendi né petitum.
Il quarto e il quinto motivo, relativi al difetto di interesse ad agire e alla proprietà del lastrico solare, sono manifestamente infondati. L’accertamento secondo cui gli effetti dannosi dei vizi riguardavano la proprietà esclusiva degli appellati, non censurato in modo ammissibile, è sufficiente a fondare l’interesse ad agire e la legittimazione. Il sesto motivo è inammissibile: sussiste la causa comune di danno che abilita alternativamente l’amministratore e i singoli condòmini ad agire ex art. 1669 cod. civ.
Il settimo e l’ottavo motivo, in tema di motivazione e di riconduzione dei vizi all’art. 1669 cod. civ., sono infondati o inammissibili. La motivazione è esistente e comprensibile. Le censure proposte ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. sono inammissibili per la ricorrenza della doppia conforme. La Corte conferma infine che i gravi difetti ex art. 1669 cod. civ. comprendono alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene, comprese infiltrazioni e umidità. Il ricorso è integralmente rigettato.
Nota della Redazione
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