Foro del luogo di conclusione del contratto nella azione quanti minoris (Cass. civ. Sez. II n. 3012 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale, il concorso tra il forum contractus e il forum destinatae solutionis previsto dall’art. 20 c.p.c. ha carattere elettivo, trattandosi di fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti. Ne consegue che, nell’azione di riduzione del prezzo proposta dall’acquirente per vizi della cosa venduta, l’accertamento del luogo di conclusione del contratto rende superflua ogni ulteriore indagine sul luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione. Il giudice adito in base al criterio del luogo di stipula è dunque competente, senza che l’attore debba giustificare la scelta tra i due fori concorrenti.
Il Fatto
Il compratore cita in giudizio la venditrice davanti al Tribunale di Trani, chiedendo di accertare l’esistenza di vizi dell’immobile acquistato e di condannarla al pagamento di una somma a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.
La convenuta eccepisce l’incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di Bari, sul presupposto che la domanda trovi fondamento nell’inadempimento dell’obbligazione di consegna del bene. Il Tribunale di Trani respinge l’eccezione, ritenendo competente il giudice del luogo di conclusione del contratto. La venditrice propone quindi regolamento di competenza, lamentando la violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sostiene che, vertendosi in tema di compravendita e avendo il compratore fatto valere la garanzia per vizi, la domanda troverebbe fondamento nell’inadempimento dell’obbligazione di consegna. Di qui la conseguenza che, ai fini della competenza, rileverebbe il luogo di esecuzione della consegna quale forum destinatae solutionis.
La Corte ritiene il ricorso infondato. Osserva che l’art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione, individua come competente per territorio non solo il luogo dove deve eseguirsi l’obbligazione, ma anche il giudice del luogo in cui è sorta.
Il Collegio qualifica l’azione proposta dal compratore come azione quanti minoris, diretta alla riduzione del prezzo previsto nel contratto di compravendita. Rispetto a quel contratto va dunque determinato il radicamento della competenza territoriale, che l’attore ha individuato, in via alternativa, in base al luogo di conclusione dell’atto pubblico di compravendita.
Il passaggio decisivo riguarda la natura del concorso tra i due fori. La Corte afferma che il concorso previsto dall’art. 20 c.p.c. è elettivo, trattandosi di fori facoltativi, speciali e derogabili. Ne deriva che l’accertamento del luogo di conclusione del contratto rende superflua l’ulteriore indagine sul locus destinatae solutionis. La scelta del foro del luogo di stipula è quindi sufficiente a radicare la competenza, senza necessità di ulteriori verifiche.
Il ricorso è pertanto rigettato e viene dichiarata la competenza del Tribunale di Trani, davanti al quale le parti sono rimesse nei termini di legge. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e saranno liquidate dal giudice di merito. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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