La prova della scientia damni nella revocatoria ordinaria non può fondarsi su presunzione automatica (Cass. civ. Sez. 3 n. 16565 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni in capo al debitore può essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni semplici. Il giudice di merito è tenuto a un procedimento valutativo non atomistico, ma complessivo e unitario, che si articola nell’esame dei singoli elementi indiziari e nella successiva valutazione globale di quelli residui, al fine di verificarne i requisiti di gravità, precisione e concordanza. È illegittima la presunzione automatica della scientia damni meramente desunta dalla natura gratuita dell’atto dispositivo e dal conseguente depauperamento patrimoniale, perché tale elemento attiene all’eventus damni e non al requisito soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c..

Il Fatto

Una banca, creditrice di una società per la quale un soggetto aveva prestato fideiussione omnibus, proponeva azione revocatoria ordinaria avverso la donazione con cui il debitore aveva trasferito alla moglie la quota del 50% di un immobile, riservando a sé il diritto di abitazione. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto e condannando i convenuti anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, revocava la condanna per responsabilità processuale aggravata, confermando nel resto la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il debitore e la donataria, deducendo, tra l’altro, la violazione delle regole in materia di intervento del successore a titolo particolare e di onere della prova della scientia damni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i primi due motivi di ricorso, relativi alla ammissibilità dell’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso e alla prova della titolarità del credito. Ha precisato che la contestazione della legittimazione attiva non integra una questione di legitimatio ad processum, ma attiene al merito, risolvendosi nella negazione di un elemento costitutivo del diritto azionato, la cui esistenza il giudice è tenuto a verificare anche d’ufficio. La valutazione di allegazioni e documenti prodotti a sostegno della titolarità del credito non risulta preclusa dalla disciplina delle preclusioni istruttorie, non trattandosi di attività istruttoria in senso proprio.

La Corte ha invece accolto il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la scientia damni del debitore sulla base di una sola presunzione sostanzialmente automatica, desunta dalla natura gratuita dell’atto e dal conseguente depauperamento patrimoniale. I giudici di legittimità hanno chiarito che i criteri legali della prova presuntiva impongono una valutazione complessiva e unitaria degli indizi, non un apprezzamento frazionato e assertivo degli stessi.

La corte territoriale ha confuso l’eventus damni con il requisito soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., omettendo di verificare se gli indizi valorizzati fossero, nel loro insieme, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a fondare l’effettiva consapevolezza del pregiudizio. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui la svalutazione di un indizio a mero elemento generico, ove non sorretta da adeguata motivazione, si risolve nell’erronea applicazione delle regole che governano il procedimento presuntivo.

In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

Nota della Redazione

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